(Allegato-Regolamento-art. 19)
                             Articolo 19 
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa 
 
  1. L'Autorita', con il provvedimento con cui  dichiara  sussistente
una violazione di cui all'articolo 2 del  presente  regolamento  puo'
disporre  la  pubblicazione  della  pronuncia,  integralmente  o  per
estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura  e  spese
del professionista, ai sensi dell'articolo 8, comma  8,  del  decreto
legislativo sulla pubblicita' ingannevole  ovvero  dell'articolo  27,
comma 8, del Codice del consumo. L'Autorita' puo'  altresi'  disporre
la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a  cura  e
spese del medesimo. In tali casi l'Autorita' determina il mezzo e  le
modalita' di tali adempimenti e il termine entro cui  effettuare  gli
stessi. Copia del provvedimento che dispone  la  pubblicazione  della
pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una  dichiarazione
rettificativa, ovvero degli impegni, viene  inviata  al  proprietario
del  mezzo  attraverso  il  quale  la   pubblicazione   deve   essere
effettuata. La dichiarazione rettificativa puo'  essere  disposta  in
forma di comunicazione personale quando la  condotta  e'  indirizzata
personalmente ai destinatari e questi sono determinabili. 
  2.  Effettuata   la   pubblicazione   della   pronuncia   o   della
dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al  comma  1,
il  professionista  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui e' stata indirizzata  la  comunicazione  individuale  quando,  ai
sensi  del  comma  1,  debba  essere  indirizzata  personalmente   ai
destinatari della condotta.