(Allegato-Regolamento-art. 20)
                             Articolo 20 
                            Comunicazioni 
 
  1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente   regolamento   sono
effettuate tramite posta elettronica certificata o altro servizio  di
recapito  elettronico  certificato  o,  in  caso  di  impossibilita',
attraverso  altro  servizio  di  recapito  con  conferma  scritta  di
ricevimento. 
  2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica,  i  documenti
si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono
stati  inviati,  salvo  prova   contraria.   Al   professionista   le
comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio
o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri.  Se  le
comunicazioni non possono avere  luogo,  le  stesse  sono  effettuate
mediante pubblicazione di un avviso  nel  bollettino  pubblicato  sul
sito istituzionale dell'Autorita'. 
  3. L'avvio del procedimento di inottemperanza e' comunicato con  le
modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.