Articolo 20
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate tramite posta elettronica certificata o altro servizio di
recapito elettronico certificato o, in caso di impossibilita',
attraverso altro servizio di recapito con conferma scritta di
ricevimento.
2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica, i documenti
si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono
stati inviati, salvo prova contraria. Al professionista le
comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza, domicilio
o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le
comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate
mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino pubblicato sul
sito istituzionale dell'Autorita'.
3. L'avvio del procedimento di inottemperanza e' comunicato con le
modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.