Articolo 21
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del Codice
del consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi
all'Autorita', inoltrano apposita istanza, fornendo prova
dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di
autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di
sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni.
Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia
del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento da'
altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della
causa di sospensione.
3. Qualora il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i
termini di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento
sono sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta
giorni, stabilito dal Collegio.