(Allegato-Regolamento-art. 21)
                             Articolo 21 
                           Autodisciplina 
 
  1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del  Codice
del consumo,  richiedono  la  sospensione  del  procedimento  dinanzi
all'Autorita',   inoltrano   apposita   istanza,    fornendo    prova
dell'esistenza   del   procedimento    dinanzi    all'organismo    di
autodisciplina,  con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare   tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso. 
  2.  Il  responsabile  del  procedimento,  ricevuta   l'istanza   di
sospensione  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ne  da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni. 
  Il responsabile del procedimento comunica alle parti  la  pronuncia
del Collegio  sull'istanza.  Il  responsabile  del  procedimento  da'
altresi' tempestiva comunicazione alle parti della  cessazione  della
causa di sospensione. 
  3. Qualora il Collegio disponga la sospensione del procedimento,  i
termini di cui al comma 1 dell'articolo 8  del  presente  regolamento
sono  sospesi   in   attesa   della   pronuncia   dell'organismo   di
autodisciplina e, comunque, per un periodo, non  superiore  a  trenta
giorni, stabilito dal Collegio.