(Allegato-Regolamento-art. 22)
                             Articolo 22 
            Interpello in materia di clausole vessatorie 
 
  1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in  via
preventiva l'Autorita' in merito alla vessatorieta'  delle  clausole,
che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che  si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con
la  sottoscrizione  di  moduli,  modelli  o  formulari.  A  pena   di
irricevibilita', l'interpello e' richiesto  attraverso  comunicazione
in  formato  elettronico  (PEC),  utilizzando  l'apposito  formulario
(Allegato 2 al presente regolamento), completato in ogni sua parte. 
  2.  Ai  fini  del  prodursi  degli  effetti  di  cui  al  comma   3
dell'articolo 37-bis del Codice del  consumo,  l'impresa  richiedente
l'interpello indica compiutamente le  ragioni  e  gli  obiettivi  che
motivano  l'inserimento  della   singola   clausola,   la   sua   non
vessatorieta' anche in relazione  all'eventuale  rilevanza  di  altre
clausole contenute nel medesimo contratto o  in  altro  contratto  al
quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita'
e circostanze in cui  avverra'  la  negoziazione  e  conclusione  del
contratto. 
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'   disporre   che   il
richiedente l'interpello sia sentito in audizione. 
  4. Dalla data di ricezione  del  formulario  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita'  si  pronuncia  sull'interpello  entro  il   termine   di
centoventi giorni.  In  caso  di  informazioni  gravemente  inesatte,
incomplete  o  non  veritiere,  ovvero  di  estensione   dell'oggetto
dell'interpello  il  responsabile  del  procedimento  ne  informa  il
Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente  dal
ricevimento  delle  informazioni   che   integrano   l'interpello   o
dell'istanza che ne estende l'oggetto. 
  5. Il responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di
regolazione  o  vigilanza  dei  settori  interessati  dalla  clausola
oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o  alle  loro
unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola  entro  trenta
giorni dalla richiesta. Informata  l'Autorita',  detta  consultazione
puo' avvenire anche attraverso le modalita' indicate dall'articolo  7
del presente regolamento.  In  questi  casi  il  termine  di  cui  al
precedente comma 4 e' prorogato di trenta giorni. 
  6.  Laddove,  all'esito  dell'interpello,  non  sia  ravvisata   la
vessatorieta'  della  clausola,  l'Autorita'  puo'  anche   astenersi
dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i  termini  di
cui ai commi 4 e 5, la clausola si ritiene approvata. 
  7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in  apposita  sezione  del
proprio sito internet e/o sul proprio  bollettino  le  risposte  alle
domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista. 
  8.  L'accesso  al  fascicolo  e'  consentito  a  conclusione  della
procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.