Articolo 22
Interpello in materia di clausole vessatorie
1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via
preventiva l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle clausole,
che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con
la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di
irricevibilita', l'interpello e' richiesto attraverso comunicazione
in formato elettronico (PEC), utilizzando l'apposito formulario
(Allegato 2 al presente regolamento), completato in ogni sua parte.
2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3
dell'articolo 37-bis del Codice del consumo, l'impresa richiedente
l'interpello indica compiutamente le ragioni e gli obiettivi che
motivano l'inserimento della singola clausola, la sua non
vessatorieta' anche in relazione all'eventuale rilevanza di altre
clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al
quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita'
e circostanze in cui avverra' la negoziazione e conclusione del
contratto.
3. Il responsabile del procedimento puo' disporre che il
richiedente l'interpello sia sentito in audizione.
4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1,
l'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte,
incomplete o non veritiere, ovvero di estensione dell'oggetto
dell'interpello il responsabile del procedimento ne informa il
Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente dal
ricevimento delle informazioni che integrano l'interpello o
dell'istanza che ne estende l'oggetto.
5. Il responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di
regolazione o vigilanza dei settori interessati dalla clausola
oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o alle loro
unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola entro trenta
giorni dalla richiesta. Informata l'Autorita', detta consultazione
puo' avvenire anche attraverso le modalita' indicate dall'articolo 7
del presente regolamento. In questi casi il termine di cui al
precedente comma 4 e' prorogato di trenta giorni.
6. Laddove, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la
vessatorieta' della clausola, l'Autorita' puo' anche astenersi
dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i termini di
cui ai commi 4 e 5, la clausola si ritiene approvata.
7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in apposita sezione del
proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle
domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista.
8. L'accesso al fascicolo e' consentito a conclusione della
procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.