Articolo 4
Istanza di intervento
1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f), g),
h), del presente regolamento, od organizzazione, che ne abbia
interesse, puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato
elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita' nei casi in
cui ritenga sussistente una delle violazioni di cui al precedente
articolo 2.
2. Le Camere di Commercio o loro unioni possono presentare denunce
all'Autorita' ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del
consumo, in particolare nell'ambito delle competenze ad esse
attribuite dall' articolo 2, comma 2, lett. c), della legge n.
580/1993 e successive modificazioni.
3. L'istanza di cui al comma 1 contiene:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici,
indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, posta elettronic
certificata;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del
professionista, delle condotte oggetto dell'istanza (in particolare,
data o periodo di diffusione della condotta, mezzo di comunicazion
utilizzato, luogo e modalita' di attuazione), nonche' del bene o
servizio interessato;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita',
inclusi, ove disponibili, copia di eventuali reclami gia' inoltrati
al professionista e del loro esito, copia della corrispondenza
intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione
contrattuale con l'indicazione delle specifiche clausole oggetto
della segnalazione, copia dei messaggi o della documentazione oggetto
dell'istanza di intervento e l'indicazione circa il valore della
transazione, informazioni circa eventuali giudizi pendenti.
4. Nell'istanza di intervento sono indicate eventuali esigenze di
riservatezza. In tal caso, il segnalante trasmette anche una versione
non riservata dell'istanza di intervento, la cui valutazione viene
effettuata secondo le modalita' indicate dall'articolo 12, comma 7,
del presente regolamento.
5. Gli elementi di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, nonche' i dati identificativi del soggetto denunciante,
costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in
assenza dei quali il responsabile dell'unita' organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilita' della stessa,
informandone il Collegio, impregiudicata la possibilita' per il
denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma
completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di
procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un
eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6.
6. In materia di violazione del divieto di discriminazioni e di
divieti di prevedere blocchi geografici ingiustificati e altre forme
di discriminazione basate sulla nazionalita', sul luogo di residenza
o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato
interno, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia, in caso di
esito negativo dell'esercizio delle proprie competenze, puo'
richiedere l'intervento dell'Autorita' inoltrando ad essa un
dettagliato rapporto sull'attivita' svolta anche tramite la rete dei
centri europei dei consumatori (ECC-Net), corredato da tutta la
documentazione raccolta ed ogni altra informazione utile, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59.
Ricevuto il rapporto di cui al primo periodo del presente comma,
l'Autorita' lo valuta ai fini del possibile esercizio dei suoi poteri
pre-istruttori o istruttori.
Nelle stesse materie indicate nel primo periodo del presente comma,
ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, le istanze di intervento rivolte direttamente
all'Autorita' sono irricevibili e verranno da essa inviate al Centro
europeo dei consumatori per l'Italia per lo svolgimento delle
attivita' di sua competenza.
L'Autorita', a seguito del ricevimento del rapporto, puo'
richiedere al Centro europeo dei consumatori per l'Italia ogni
informazione utile ai fini della valutazione delle condotte
denunciate. Qualora, successivamente all'invio del rapporto, il
Centro europeo dei consumatori per l'Italia venga a conoscenza di
elementi che possono incidere sull'accertamento e sulla valutazione
delle condotte li comunica in modo tempestivo all'Autorita'.