(Allegato-Regolamento-art. 4)
                             Articolo 4 
                        Istanza di intervento 
 
  1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere  f),  g),
h),  del  presente  regolamento,  od  organizzazione,  che  ne  abbia
interesse,  puo'  richiedere,  attraverso  comunicazione  in  formato
elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita' nei casi  in
cui ritenga sussistente una delle violazioni  di  cui  al  precedente
articolo 2. 
  2. Le Camere di Commercio o loro unioni possono presentare  denunce
all'Autorita' ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice  del
consumo,  in  particolare  nell'ambito  delle  competenze   ad   esse
attribuite dall' articolo 2,  comma  2,  lett.  c),  della  legge  n.
580/1993 e successive modificazioni. 
  3. L'istanza di cui al comma 1 contiene: 
    a) nome, cognome, denominazione  o  ragione  sociale,  residenza,
domicilio  o  sede  del  richiedente  nonche'  recapiti   telefonici,
indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile,  posta  elettronic
certificata; 
    b) elementi idonei a consentire una precisa  identificazione  del
professionista, delle condotte oggetto dell'istanza (in  particolare,
data o periodo di diffusione della condotta,  mezzo  di  comunicazion
utilizzato, luogo e modalita' di  attuazione),  nonche'  del  bene  o
servizio interessato; 
    c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione  dell'Autorita',
inclusi, ove disponibili, copia di eventuali reclami  gia'  inoltrati
al professionista  e  del  loro  esito,  copia  della  corrispondenza
intercorsa con il medesimo professionista  e/o  della  documentazione
contrattuale con  l'indicazione  delle  specifiche  clausole  oggetto
della segnalazione, copia dei messaggi o della documentazione oggetto
dell'istanza di intervento e  l'indicazione  circa  il  valore  della
transazione, informazioni circa eventuali giudizi pendenti. 
  4. Nell'istanza di intervento sono indicate eventuali  esigenze  di
riservatezza. In tal caso, il segnalante trasmette anche una versione
non riservata dell'istanza di intervento, la  cui  valutazione  viene
effettuata secondo le modalita' indicate dall'articolo 12,  comma  7,
del presente regolamento. 
  5. Gli elementi di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  del  presente
articolo, nonche' i dati  identificativi  del  soggetto  denunciante,
costituiscono elementi  essenziali  dell'istanza  di  intervento,  in
assenza  dei  quali   il   responsabile   dell'unita'   organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilita'  della  stessa,
informandone il  Collegio,  impregiudicata  la  possibilita'  per  il
denunciante  di  ripresentare  l'istanza  di  intervento   in   forma
completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di
procedere  d'ufficio  a  ulteriori  approfondimenti  ai  fini  di  un
eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6. 
  6. In materia di violazione del divieto  di  discriminazioni  e  di
divieti di prevedere blocchi geografici ingiustificati e altre  forme
di discriminazione basate sulla nazionalita', sul luogo di  residenza
o sul luogo di  stabilimento  dei  clienti  nell'ambito  del  mercato
interno, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia, in  caso  di
esito  negativo  dell'esercizio  delle   proprie   competenze,   puo'
richiedere  l'intervento  dell'Autorita'  inoltrando   ad   essa   un
dettagliato rapporto sull'attivita' svolta anche tramite la rete  dei
centri europei dei  consumatori  (ECC-Net),  corredato  da  tutta  la
documentazione raccolta ed ogni altra informazione  utile,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59. 
  Ricevuto il rapporto di cui al primo periodo  del  presente  comma,
l'Autorita' lo valuta ai fini del possibile esercizio dei suoi poteri
pre-istruttori o istruttori. 
  Nelle stesse materie indicate nel primo periodo del presente comma,
ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, le  istanze  di  intervento  rivolte  direttamente
all'Autorita' sono irricevibili e verranno da essa inviate al  Centro
europeo  dei  consumatori  per  l'Italia  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di sua competenza. 
  L'Autorita',  a  seguito  del  ricevimento   del   rapporto,   puo'
richiedere al  Centro  europeo  dei  consumatori  per  l'Italia  ogni
informazione  utile  ai  fini  della   valutazione   delle   condotte
denunciate.  Qualora,  successivamente  all'invio  del  rapporto,  il
Centro europeo dei consumatori per l'Italia  venga  a  conoscenza  di
elementi che possono incidere sull'accertamento e  sulla  valutazione
delle condotte li comunica in modo tempestivo all'Autorita'.