(Allegato-Regolamento-art. 5)
                             Articolo 5 
                    Provvedimenti pre-istruttori 
 
  1. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei  seguenti
motivi: 
    a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6; 
    b) archiviazione per inapplicabilita' della legge per assenza dei
presupposti  richiesti  dal  decreto  legislativo  sulla  pubblicita'
ingannevole o dal Codice del consumo; 
    c) archiviazione per  manifesta  infondatezza  per  l'assenza  di
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; 
    d) archiviazione a esito dell'avvenuta  rimozione  da  parte  del
professionista  dei  profili   di   possibile   illiceita'   di   cui
all'articolo  3,  comma  3  (moral  suasion).  Dell'esito   di   tale
intervento, che verra' comunicato al professionista, l'Autorita' puo'
dare notizia utilizzando adeguate modalita' informative  e  valutando
eventuali esigenze di riservatezza  motivatamente  rappresentate  dal
professionista; 
    e) archiviazione  per  manifesta  inidoneita'  della  condotta  a
falsare  in  misura  apprezzabile  il  comportamento  economico   del
consumatore medio  al  quale  e'  diretta,  anche  in  ragione  della
dimensione minima della diffusione di un messaggio o di una  clausola
contrattuale o della localizzazione circoscritta di una condotta  (de
minimis); 
    f) non  luogo  a  provvedere  per  richieste  di  intervento  non
meritevoli  di  ulteriori  approfondimenti,  in  quanto  relative   a
condotte di portata e impatto limitati ovvero non rientranti  tra  le
priorita' di intervento dell'Autorita', in ragione degli obiettivi di
razionalizzazione,    efficacia    ed    economicita'     dell'azione
amministrativa. L'Autorita' puo' individuare  con  apposito  atto  le
priorita' di intervento che intende perseguire. 
  2. Qualora non venga avviato il procedimento  nel  termine  di  180
giorni  dalla  ricezione  dell'istanza   di   intervento,   la   fase
pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi
della lettera  f)  del  precedente  comma.  A  tal  fine  gli  uffici
informano periodicamente il Collegio  dei  procedimenti  definiti  ai
sensi  del  presente  comma.   Resta   impregiudicata   la   facolta'
dell'Autorita' di acquisire successivamente agli  atti  l'istanza  di
intervento per procedere d'ufficio a un approfondimento  istruttorio,
fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa  valutazione  delle
priorita' di intervento. 
  3.   E'   facolta'   dell'Autorita'   inviare   una   comunicazione
dell'avvenuta   archiviazione    o    chiusura    del    procedimento
preistruttorio.