Articolo 5
Provvedimenti pre-istruttori
1. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei seguenti
motivi:
a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6;
b) archiviazione per inapplicabilita' della legge per assenza dei
presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole o dal Codice del consumo;
c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
d) archiviazione a esito dell'avvenuta rimozione da parte del
professionista dei profili di possibile illiceita' di cui
all'articolo 3, comma 3 (moral suasion). Dell'esito di tale
intervento, che verra' comunicato al professionista, l'Autorita' puo'
dare notizia utilizzando adeguate modalita' informative e valutando
eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal
professionista;
e) archiviazione per manifesta inidoneita' della condotta a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio al quale e' diretta, anche in ragione della
dimensione minima della diffusione di un messaggio o di una clausola
contrattuale o della localizzazione circoscritta di una condotta (de
minimis);
f) non luogo a provvedere per richieste di intervento non
meritevoli di ulteriori approfondimenti, in quanto relative a
condotte di portata e impatto limitati ovvero non rientranti tra le
priorita' di intervento dell'Autorita', in ragione degli obiettivi di
razionalizzazione, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa. L'Autorita' puo' individuare con apposito atto le
priorita' di intervento che intende perseguire.
2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine di 180
giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento, la fase
pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi
della lettera f) del precedente comma. A tal fine gli uffici
informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai
sensi del presente comma. Resta impregiudicata la facolta'
dell'Autorita' di acquisire successivamente agli atti l'istanza di
intervento per procedere d'ufficio a un approfondimento istruttorio,
fondato su elementi sopravvenuti o su una diversa valutazione delle
priorita' di intervento.
3. E' facolta' dell'Autorita' inviare una comunicazione
dell'avvenuta archiviazione o chiusura del procedimento
preistruttorio.