(Allegato-Regolamento-art. 6)
                             Articolo 6 
                       Avvio dell'istruttoria 
 
  1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque
in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza  con  l'istanza  di
intervento di cui all'articolo 4,  avvia  l'istruttoria  al  fine  di
verificare l'esistenza delle violazioni di  cui  all'articolo  2  del
presente regolamento. 
  2.   Il   responsabile   del    procedimento    comunica    l'avvio
dell'istruttoria,  alle  Parti  e  ne  informa  gli  altri   soggetti
interessati che abbiano presentato istanza  di  intervento  ai  sensi
dell'articolo 4. In ragione  del  numero  elevato  delle  istanze  di
intervento, questa comunicazione puo' essere  attuata  anche  tramite
avviso sul bollettino  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale
dell'Autorita'. Se le  comunicazioni  non  possono  avere  luogo,  le
stesse  sono   effettuate   mediante   pubblicazione   sul   medesimo
bollettino.  Dell'avvio  dell'istruttoria  puo'  anche  essere   data
comunicazione  tramite  la  diffusione  di  un   comunicato   stampa,
informato il Collegio. 
  3. La comunicazione di avvio di cui al comma 2 indica l'oggetto del
procedimento e  gli  elementi  essenziali  in  merito  alle  presunte
infrazioni  acquisiti   d'ufficio   o   contenuti   nell'istanza   di
intervento, il termine per la conclusione del procedimento, l'ufficio
e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso  cui  si
puo' accedere  agli  atti,  la  possibilita'  di  presentare  memorie
scritte o documenti, il termine entro cui le memorie  e  i  documenti
possono essere presentati, nonche'  il  termine  entro  il  quale  e'
possibile esercitare  il  diritto  di  essere  sentiti  dinanzi  agli
uffici.