Articolo 6
Avvio dell'istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque
in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con l'istanza di
intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al fine di
verificare l'esistenza delle violazioni di cui all'articolo 2 del
presente regolamento.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio
dell'istruttoria, alle Parti e ne informa gli altri soggetti
interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi
dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di
intervento, questa comunicazione puo' essere attuata anche tramite
avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale
dell'Autorita'. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le
stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo
bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria puo' anche essere data
comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa,
informato il Collegio.
3. La comunicazione di avvio di cui al comma 2 indica l'oggetto del
procedimento e gli elementi essenziali in merito alle presunte
infrazioni acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di
intervento, il termine per la conclusione del procedimento, l'ufficio
e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si
puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie
scritte o documenti, il termine entro cui le memorie e i documenti
possono essere presentati, nonche' il termine entro il quale e'
possibile esercitare il diritto di essere sentiti dinanzi agli
uffici.