Articolo 7
Consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie
1. Entro trenta giorni dall'avvio dell'istruttoria, ovvero di
sessanta giorni qualora il professionista sia residente, domiciliato
o abbia sede all'estero, il responsabile del procedimento - informata
l'Autorita' - provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione del
sito internet istituzionale dell'Autorita', di un comunicato ai fini
della consultazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice
del consumo.
Il comunicato indica, tra l'altro, la clausola, il settore
economico specificamente interessato dall'istruttoria ed altre
informazioni utili ai fini della consultazione. Possono partecipare
alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei
professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro
unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del
procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel
settore. Possono altresi' partecipare alla consultazione le
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale
riconosciute e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del
Codice del consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i
soggetti interessati forniscono le informazioni indicate nella citata
sezione del sito internet relative alla loro qualificazione e alla
sussistenza dell'interesse alla consultazione. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato i
soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono inviare i
propri commenti per iscritto all'Autorita' tramite una casella di
posta elettronica dedicata alla consultazione (consultazione
obbligatoria).