(Allegato-Regolamento-art. 7)
                             Articolo 7 
      Consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie 
 
  1. Entro  trenta  giorni  dall'avvio  dell'istruttoria,  ovvero  di
sessanta giorni qualora il professionista sia residente,  domiciliato
o abbia sede all'estero, il responsabile del procedimento - informata
l'Autorita' - provvede alla pubblicazione, nell'apposita sezione  del
sito internet istituzionale dell'Autorita', di un comunicato ai  fini
della consultazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1,  del  Codice
del consumo. 
  Il  comunicato  indica,  tra  l'altro,  la  clausola,  il   settore
economico  specificamente  interessato  dall'istruttoria   ed   altre
informazioni utili ai fini della consultazione.  Possono  partecipare
alla consultazione le associazioni di categoria  rappresentative  dei
professionisti a livello nazionale e le camere di  commercio  o  loro
unioni  che  risultino  interessate  dalle   clausole   oggetto   del
procedimento, in ragione  della  specifica  esperienza  maturata  nel
settore.  Possono  altresi'   partecipare   alla   consultazione   le
associazioni dei  consumatori  rappresentative  a  livello  nazionale
riconosciute e iscritte  nell'elenco  di  cui  all'articolo  137  del
Codice del consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i
soggetti interessati forniscono le informazioni indicate nella citata
sezione del sito internet relative alla loro  qualificazione  e  alla
sussistenza  dell'interesse  alla  consultazione.  Entro  il  termine
perentorio di trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  comunicato  i
soggetti aventi le caratteristiche sopra indicate possono  inviare  i
propri commenti per iscritto all'Autorita'  tramite  una  casella  di
posta  elettronica   dedicata   alla   consultazione   (consultazione
obbligatoria).