(Allegato-Regolamento-art. 8)
                             Articolo 8 
                      Termini del procedimento 
 
  1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di protocollo  della  comunicazione  di
avvio. 
  2. Nel  caso  delle  infrazioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
2394/2017 ovvero qualora il professionista sia residente, domiciliato
o  abbia  sede  all'estero,  il  termine  per  la   conclusione   del
procedimento e' di duecentoquaranta giorni decorrenti dalla  data  di
protocollo della comunicazione  di  avvio.  Nel  caso  di  infrazioni
diffuse e infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai  sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento (UE) n.  2394/2017,  il
termine  e'  sospeso  dall'avvio  dell'azione  coordinata,  ai  sensi
dell'articolo 17, fino alla sua chiusura, ai sensi  dell'articolo  22
dello stesso regolamento e fino a un massimo di un anno. 
  3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di  trenta  giorni
quando siano richiesti i pareri di cui all'articolo 17, commi 2 e 3. 
  4. L'Autorita' puo' prorogare il termine  fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni, in presenza  di  particolari  esigenze  istruttorie,
nonche'  in  caso  di  estensione   soggettiva   od   oggettiva   del
procedimento. L'Autorita' puo' altresi' prorogare il termine, fino ad
un massimo di sessanta giorni, nel  caso  in  cui  il  professionista
abbia presentato  degli  impegni  o  emergano  sopravvenute  esigenze
istruttorie. Ove necessario, puo' essere disposta l'acquisizione,  da
altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini
della valutazione della fattispecie, con assegnazione di  un  termine
non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di  conclusione
del procedimento e' conseguentemente prorogato fino a un  massimo  di
30 giorni.