Articolo 8
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di
avvio.
2. Nel caso delle infrazioni di cui al regolamento (UE) n.
2394/2017 ovvero qualora il professionista sia residente, domiciliato
o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del
procedimento e' di duecentoquaranta giorni decorrenti dalla data di
protocollo della comunicazione di avvio. Nel caso di infrazioni
diffuse e infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2394/2017, il
termine e' sospeso dall'avvio dell'azione coordinata, ai sensi
dell'articolo 17, fino alla sua chiusura, ai sensi dell'articolo 22
dello stesso regolamento e fino a un massimo di un anno.
3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di trenta giorni
quando siano richiesti i pareri di cui all'articolo 17, commi 2 e 3.
4. L'Autorita' puo' prorogare il termine fino ad un massimo di
sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie,
nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del
procedimento. L'Autorita' puo' altresi' prorogare il termine, fino ad
un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista
abbia presentato degli impegni o emergano sopravvenute esigenze
istruttorie. Ove necessario, puo' essere disposta l'acquisizione, da
altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni essenziali ai fini
della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine
non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione
del procedimento e' conseguentemente prorogato fino a un massimo di
30 giorni.