Articolo 9
Misure cautelari
1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma
3, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole e
dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo, l'Autorita' puo'
disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della
condotta ritenuta illecita.
2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio
dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione,
individua i profili di gravita' della condotta ritenuta illecita e di
urgenza dell'intervento e assegna alle parti un termine non inferiore
a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso
detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti al
Collegio per la decisione.
3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in
via provvisoria della condotta, ritenuta illecita anche senza
acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari
esigenze di indifferibilita' dell'intervento. Entro il termine di
sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale e' stata
adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista
interessato puo' presentare memorie scritte e documenti. Valutate le
argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o
la revoca della sospensione provvisoria della condotta entro il
termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.
4. Il provvedimento dell'Autorita' di sospensione della condotta
ritenuta illecita e' immediatamente eseguito a cura del
professionista. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione
dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta
esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista da'
comunicazione all'Autorita' entro cinque giorni dal ricevimento del
provvedimento stesso.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nelle ipotesi previste dall'articolo 27, comma 3-bis, del Codice del
consumo.