(Allegato-Regolamento-art. 9)
                             Articolo 9 
                          Misure cautelari 
 
  1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8,  comma
3,  del  decreto  legislativo   sulla   pubblicita'   ingannevole   e
dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo,  l'Autorita'  puo'
disporre,  d'ufficio  e  con  atto  motivato,  la  sospensione  della
condotta ritenuta illecita. 
  2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione  di  avvio
dell'istruttoria  o  successivamente  con   apposita   comunicazione,
individua i profili di gravita' della condotta ritenuta illecita e di
urgenza dell'intervento e assegna alle parti un termine non inferiore
a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso
detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli  atti  al
Collegio per la decisione. 
  3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato  la  sospensione  in
via  provvisoria  della  condotta,  ritenuta  illecita  anche   senza
acquisire  le  memorie  delle  parti  quando  ricorrano   particolari
esigenze di indifferibilita' dell'intervento.  Entro  il  termine  di
sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale e'  stata
adottata  la  misura   cautelare   provvisoria,   il   professionista
interessato puo' presentare memorie scritte e documenti. Valutate  le
argomentazioni del professionista, il Collegio delibera la conferma o
la revoca della  sospensione  provvisoria  della  condotta  entro  il
termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare. 
  4. Il provvedimento dell'Autorita' di  sospensione  della  condotta
ritenuta   illecita   e'   immediatamente   eseguito   a   cura   del
professionista. Il ricorso avverso il  provvedimento  di  sospensione
dell'Autorita' non sospende l'esecuzione dello stesso.  Dell'avvenuta
esecuzione del provvedimento di sospensione,  il  professionista  da'
comunicazione all'Autorita' entro cinque giorni dal  ricevimento  del
provvedimento stesso. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
nelle ipotesi previste dall'articolo 27, comma 3-bis, del Codice  del
consumo.