(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
         Coordinamento con le imposte di bollo e di registro 
 
             (articolo 16 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Nelle imposte da corrispondere in base al presente titolo sono
compenetrate  le  imposte  di   bollo   dovute   sui   contratti   di
assicurazione, di  riassicurazione  e  di  rendita  vitalizia,  sulle
ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese  quelle
rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate,
e  su  ogni  altro  atto  inerente  alla  acquisizione,  gestione  ed
esecuzione dei contratti di assicurazione, di  riassicurazione  e  di
rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore  con
altri  assicuratori,  con  i  suoi  agenti,  intermediari   e   altri
collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati. 
    2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono
esenti  dall'imposta   di   registro   e   dalla   formalita'   della
registrazione.