Art. 15.
Coordinamento con le imposte di bollo e di registro
(articolo 16 della legge n. 1216 del 1961)
1. Nelle imposte da corrispondere in base al presente titolo sono
compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di
assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle
ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle
rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate,
e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed
esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di
rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con
altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari e altri
collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono
esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della
registrazione.