Art. 16.
Rivalsa
(articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)
1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di
rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta
sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute
relative deve essere indicata, a cura dell'assicuratore o del suo
agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta delle imposte
rimborsate dal contraente.