(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                               Rivalsa 
 
             (articolo 17 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Salvo patto  contrario,  gli  assicuratori  hanno  diritto  di
rivalersi sui contraenti per le somme  dovute  a  titolo  di  imposta
sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. 
    2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle  ricevute
relative deve essere indicata, a cura  dell'assicuratore  o  del  suo
agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta  delle  imposte
rimborsate dal contraente.