(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
Effetti del pagamento  dell'imposta  sulle  attivita'  dell'Autorita'
                     giudiziaria e degli arbitri 
 
             (articolo 18 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. E' fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di
pronunciare sentenze e di  emettere  decreti  o  provvedimenti  sulla
presentazione  e  in  relazione  a  contratti  di  assicurazione,  di
riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta a norma del
presente titolo, per  i  quali  non  sia  stata  regolarmente  pagata
l'imposta dovuta e l'eventuale sanzione. 
    2. In caso di giustificata necessita' e urgenza, il giudice  puo'
unicamente adottare provvedimenti per  la  conservazione  delle  cose
esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a  dichiarazioni
ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta
comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
    3. La prova del regolare pagamento dell'imposta puo' essere  data
con qualsiasi mezzo. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai
procedimenti penali e alla materiale descrizione di  documenti  negli
inventari e in altri atti conservativi.