Art. 18.
Sentenze delle autorita' giudiziarie
e degli arbitri stranieri
(articolo 19 della legge n. 1216 del 1961)
1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della
Repubblica le sentenze di autorita' giudiziarie straniere o di
arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni
indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato
comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale
sanzione.