(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                Sentenze delle autorita' giudiziarie 
                      e degli arbitri stranieri 
 
             (articolo 19 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Non possono essere dichiarate efficaci  nel  territorio  della
Repubblica le  sentenze  di  autorita'  giudiziarie  straniere  o  di
arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni
indicate negli articoli 1 e 4 se non  venga  esibito  il  certificato
comprovante  l'avvenuto  pagamento  dell'imposta   e   dell'eventuale
sanzione.