Art. 19.
Denuncia da parte degli assicuratori
(articolo 20 della legge n. 1216 del 1961)
1. Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di
rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro
attivita', denunziare per iscritto all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate nel cui territorio di competenza hanno la loro sede
principale:
a) la qualita' delle operazioni che intendono fare;
b) la sede principale e quella delle filiali e delle
succursali;
c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti,
procuratori e firmatari responsabili;
d) se intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 8.
2. Alla stessa denunzia, da farsi all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, sono tenuti
i rappresentanti di assicuratori esteri.
3. Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere
notificata entro i successivi trenta giorni.