(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                Denuncia da parte degli assicuratori 
 
             (articolo 20 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Gli assicuratori,  compresi  quelli  che  fanno  contratti  di
rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro
attivita', denunziare per  iscritto  all'ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate  nel  cui  territorio  di  competenza  hanno  la  loro   sede
principale: 
      a) la qualita' delle operazioni che intendono fare; 
      b)  la  sede  principale  e  quella  delle  filiali   e   delle
succursali; 
      c) il cognome, nome e domicilio  dei  gerenti,  rappresentanti,
procuratori e firmatari responsabili; 
      d) se intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 8. 
    2. Alla stessa denunzia, da farsi all'ufficio dell'Agenzia  delle
entrate nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, sono tenuti
i rappresentanti di assicuratori esteri. 
    3. Ogni  modifica  degli  elementi  della  denunzia  deve  essere
notificata entro i successivi trenta giorni.