(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                           Responsabilita' 
 
             (articolo 21 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. I rappresentanti e gli  incaricati  speciali  nello  Stato  di
assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore
che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite
dal testo unico delle sanzioni  tributarie  amministrative  e  penali
nonche' per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute. 
    2. Per i contratti di assicurazione  stipulati  con  assicuratori
all'estero da contraenti domiciliati o aventi  sede  in  Italia  sono
solidalmente responsabili con il contraente per  il  pagamento  delle
imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative  e  penali,  sia   l'assicuratore   che   ha   assunto
l'assicurazione sia ogni  persona  nello  Stato  che  abbia  comunque
svolto    attivita'    d'intermediazione    per    la    stipulazione
dell'assicurazione.  E'  fatta  salva  l'applicazione  nei  confronti
dell'eventuale mediatore delle sanzioni  previste  dal  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209. 
    3. Per  le  assicurazioni  previste  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera e), e'  solidalmente  responsabile  per  il  pagamento  delle
imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale e' fatta
l'assicurazione.