Art. 20.
Responsabilita'
(articolo 21 della legge n. 1216 del 1961)
1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di
assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore
che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite
dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali
nonche' per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.
2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori
all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono
solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle
imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, sia l'assicuratore che ha assunto
l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque
svolto attivita' d'intermediazione per la stipulazione
dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti
dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dal codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), e' solidalmente responsabile per il pagamento delle
imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale e' fatta
l'assicurazione.