(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                     Liquidazione delle imposte 
 
             (articolo 22 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Per la liquidazione delle imposte previste dal presente titolo
relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in euro
del valore imponibile si effettua: 
      a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio
medio  settimanale  ricavato  dalle  quotazioni   giornaliere   della
precedente settimana che la Banca d'Italia  accerta  ai  sensi  delle
disposizioni contenute nella vigente normativa; 
      b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal
rapporto tra la parita' ufficiale in dollari  U.S.A.  dichiarata  per
ciascuna di dette valute e il cambio medio  settimanale  del  dollaro
U.S.A. determinato nel modo di cui alla lettera a). 
    2.  La  liquidazione  deve  essere  effettuata  al  cambio  medio
settimanale valido per il  giorno  in  cui  e'  stato  effettuato  il
pagamento del premio all'assicuratore.