Art. 21.
Liquidazione delle imposte
(articolo 22 della legge n. 1216 del 1961)
1. Per la liquidazione delle imposte previste dal presente titolo
relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in euro
del valore imponibile si effettua:
a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio
medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della
precedente settimana che la Banca d'Italia accerta ai sensi delle
disposizioni contenute nella vigente normativa;
b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal
rapporto tra la parita' ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per
ciascuna di dette valute e il cambio medio settimanale del dollaro
U.S.A. determinato nel modo di cui alla lettera a).
2. La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio
settimanale valido per il giorno in cui e' stato effettuato il
pagamento del premio all'assicuratore.