(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                   Comunicazione delle infrazioni 
 
             (articolo 23 della legge n. 1216 del 1961) 
 
    1. Le infrazioni alle disposizioni che  disciplinano  l'esercizio
delle assicurazioni private  accertate  dagli  organi  competenti  ai
sensi del codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, debbono essere comunicate,  per
i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti  vitalizi,   ai
competenti uffici finanziari. 
    2. Gli uffici finanziari sono a loro volta  tenuti  a  comunicare
agli organi di cui al comma 1 le infrazioni alle disposizioni da essi
accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti  da
adottare a norma del predetto codice delle assicurazioni private,  di
cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.