Art. 22.
Comunicazione delle infrazioni
(articolo 23 della legge n. 1216 del 1961)
1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio
delle assicurazioni private accertate dagli organi competenti ai
sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, debbono essere comunicate, per
i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, ai
competenti uffici finanziari.
2. Gli uffici finanziari sono a loro volta tenuti a comunicare
agli organi di cui al comma 1 le infrazioni alle disposizioni da essi
accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da
adottare a norma del predetto codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.