(Accordo-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
    Salvo quanto diversamente previsto  dagli  Articoli  7  e  8  del
presente Accordo, i lavoratori ai quali si applicano le  disposizioni
del presente Accordo sono soggetti alla legislazione della  Parte  in
cui svolgono la loro attivita' lavorativa.