Articolo 7
Disposizioni particolari
(1) Le disposizioni stabilite dall'Articolo 6 del presente
Accordo ammettono le seguenti eccezioni:
a. Il lavoratore dipendente da una impresa con sede nel
territorio di una delle Parti, che sia stato inviato nel territorio
dell'altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima
Parte, a condizione che la sua occupazione nell'altra Parte non
superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di
ulteriori ventiquattro (24) mesi;
b. La persona che esercita un'attivita' autonoma abitualmente
nel territorio di una delle Parti e che si reca ad esercitare tale
attivita' nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di
tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione della
prima Parte, purche' la sua permanenza nel territorio dell'altra
Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga
di ulteriori ventiquattro (24) mesi;
c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su
strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla
legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa;
d. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di
una delle Parti sono soggetti alla legislazione dello Stato di
bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della
nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto
dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione della Parte al
quale appartiene il porto;
e. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonche' il
personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che
nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio
dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della
Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
f. I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il
personale equiparato di una delle Parti, che nell'esercizio delle
loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altra Parte,
rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale
appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
(2) Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti possono
prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni del presente
Articolo e del precedente Articolo 6, per la gestione di casi
particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di
lavoratori.