(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
 
                      Disposizioni particolari 
 
    (1)  Le  disposizioni  stabilite  dall'Articolo  6  del  presente
Accordo ammettono le seguenti eccezioni: 
      a. Il  lavoratore  dipendente  da  una  impresa  con  sede  nel
territorio di una delle Parti, che sia stato inviato  nel  territorio
dell'altra Parte,  rimane  soggetto  alla  legislazione  della  prima
Parte, a condizione che  la  sua  occupazione  nell'altra  Parte  non
superi il  periodo  di  ventiquattro  (24)  mesi,  salvo  proroga  di
ulteriori ventiquattro (24) mesi; 
      b. La persona che esercita un'attivita'  autonoma  abitualmente
nel territorio di una delle Parti e che si reca  ad  esercitare  tale
attivita' nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo  di
tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione  della
prima Parte, purche' la  sua  permanenza  nel  territorio  dell'altra
Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo  proroga
di ulteriori ventiquattro (24) mesi; 
      c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su
strada  o  per  ferrovia,   rimane   soggetto   esclusivamente   alla
legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa; 
      d. I membri dell'equipaggio di una nave  battente  bandiera  di
una delle Parti  sono  soggetti  alla  legislazione  dello  Stato  di
bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e  scarico  della
nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto
dell'altra Parte, sono soggetti  alla  legislazione  della  Parte  al
quale appartiene il porto; 
      e. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera,  nonche'  il
personale  amministrativo  e  tecnico  appartenente  ai  ruoli  delle
Rappresentanze   diplomatiche   e   degli   Uffici   consolari,   che
nell'esercizio delle loro funzioni  vengono  inviati  nel  territorio
dell'altra Parte,  rimangono  assoggettati  alla  legislazione  della
Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono; 
      f. I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il
personale equiparato di una delle  Parti,  che  nell'esercizio  delle
loro funzioni,  vengono  inviati  nel  territorio  dell'altra  Parte,
rimangono assoggettati  alla  legislazione  della  Parte  alla  quale
appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. 
    (2) Le Autorita' Competenti  dei  due  Stati  Contraenti  possono
prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni del  presente
Articolo e del  precedente  Articolo  6,  per  la  gestione  di  casi
particolari  per  alcuni  lavoratori  o  per  alcune   categorie   di
lavoratori.