Articolo 8
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello
appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli
Uffici consolari
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici
consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell'Articolo
7 del presente Accordo, nonche' il personale domestico al servizio
privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette
Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare
l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio
secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui
all'Articolo 15 del presente Accordo, a condizione che siano
cittadini di tale Stato.