(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
Disposizioni  particolari  per  il  personale   diverso   da   quello
  appartenente ai ruoli delle  Rappresentanze  diplomatiche  e  degli
  Uffici consolari 
    Il personale delle Rappresentanze  diplomatiche  e  degli  Uffici
consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell'Articolo
7 del presente Accordo, nonche' il personale  domestico  al  servizio
privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette
Rappresentanze  diplomatiche  e  Uffici  consolari,  puo'  esercitare
l'opzione per l'applicazione della legislazione dello  Stato  d'invio
secondo   le   disposizioni   dell'Intesa   Amministrativa   di   cui
all'Articolo  15  del  presente  Accordo,  a  condizione  che   siano
cittadini di tale Stato.