Art. 3.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'area e
soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al
dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei
rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la
esigibilita' e la corretta applicazione del contratto e contribuire
in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di
favorire la semplificazione procedurale e' possibile attivare, anche
su proposta della parte datoriale o di una o piu' organizzazioni
sindacali, modalita' di riunione da remoto.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del
ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai
contratti collettivi, nonche' della peculiarita' delle relative
funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado
di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalita'
istituzionali.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni dell'Area a vantaggio degli utenti e dei
cittadini con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono e si favoriscono la crescita professionale, la
sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione
organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica
amministrazione;
si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro;
si promuovono e si favoriscono le modalita' di lavoro che
consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e
familiare.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali
presso le amministrazioni dell'area si articolano nei seguenti
modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione collettiva integrativa.
5. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme
costruttive di dialogo tra le parti, su tematiche, atti e decisioni
di valenza generale delle amministrazioni, in materia di
organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di
tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire
adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua
volta, in:
informazione;
confronto; il confronto puo' essere anche regionale per i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le
previsioni dell'art. 28 (Confronto regionale), della distinta sezione
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;
organismi paritetici di partecipazione.
6. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata alla
stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le
clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di
successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle
parti, con le procedure di cui all'art. 8.
7. La contrattazione collettiva integrativa e' sostituita dal
confronto nell'ipotesi di cui all'art. 21, comma 4 (Contrattazione
collettiva integrativa dirigenti RAL).
8. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001.
L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente
motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza
generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi
generalizzati.
9. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di
accesso, previste dalla disciplina in materia di trasparenza e
accesso agli atti nei modi e termini di legge.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3
(Obiettivi e strumenti) del CCNL 16 luglio 2024.