(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'area e
soggetti sindacali, improntate alla  partecipazione  consapevole,  al
dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione  dei
rispettivi diritti  ed  obblighi,  anche  al  fine  di  garantire  la
esigibilita' e la corretta applicazione del contratto  e  contribuire
in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine  di
favorire la semplificazione procedurale e' possibile attivare,  anche
su proposta della parte datoriale o  di  una  o  piu'  organizzazioni
sindacali, modalita' di riunione da remoto. 
    2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita'
di un sistema di relazioni sindacali stabile,  che  tenga  conto  del
ruolo  attribuito  ai  dirigenti,  ai  segretari   o   ai   dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali, in  base  alle  leggi  e  ai
contratti  collettivi,  nonche'  della  peculiarita'  delle  relative
funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in  grado
di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle  finalita'
istituzionali. 
    3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni  dell'Area  a  vantaggio  degli  utenti  e  dei
cittadini con gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono e si favoriscono la  crescita  professionale,  la
sicurezza  e   il   miglioramento   delle   condizioni   di   lavoro,
l'aggiornamento del personale,  nonche'  i  processi  di  innovazione
organizzativa,   tecnologica   e   di    riforma    della    pubblica
amministrazione; 
      si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro; 
      si promuovono e si  favoriscono  le  modalita'  di  lavoro  che
consentano  una  migliore  armonizzazione  con  la  vita  privata   e
familiare. 
    4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso  le  amministrazioni  dell'area  si  articolano  nei  seguenti
modelli relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione collettiva integrativa. 
    5.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su tematiche, atti  e  decisioni
di  valenza   generale   delle   amministrazioni,   in   materia   di
organizzazione, di salute, sicurezza e  condizioni  di  lavoro  o  di
tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero  a  garantire
adeguati diritti di informazione sugli stessi;  si  articola,  a  sua
volta, in: 
      informazione; 
      confronto; il confronto  puo'  essere  anche  regionale  per  i
dirigenti  amministrativi,  tecnici  e  professionali,   secondo   le
previsioni dell'art. 28 (Confronto regionale), della distinta sezione
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali; 
      organismi paritetici di partecipazione. 
    6. La contrattazione collettiva integrativa e'  finalizzata  alla
stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le  parti.  Le
clausole  dei  contratti  sottoscritti  possono  essere  oggetto   di
successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle
parti, con le procedure di cui all'art. 8. 
    7. La contrattazione collettiva  integrativa  e'  sostituita  dal
confronto nell'ipotesi di cui all'art. 21,  comma  4  (Contrattazione
collettiva integrativa dirigenti RAL). 
    8. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   l'Osservatorio   a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.
L'Osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali  che  assumano  una  rilevanza
generale, anche al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  contenziosi
generalizzati. 
    9. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di
accesso, previste  dalla  disciplina  in  materia  di  trasparenza  e
accesso agli atti nei modi e termini di legge. 
    10. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  3
(Obiettivi e strumenti) del CCNL 16 luglio 2024.