(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi  strumenti.  Pertanto,  essa  e'
resa  preventivamente  in  forma  scritta  dalle  amministrazioni  ai
soggetti sindacali  di  cui  all'art.  7  (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente
articolo. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
preventiva trasmissione di dati ed  elementi  conoscitivi,  da  parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,  comma
2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della  questione
trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma 2, di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale
impatto  delle  misure  da  adottare  ed  esprimere  osservazioni   e
proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli 20, 21, 27  e  29,  nelle  distinte  sezioni  del
presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione  collettiva
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
    5. Sono, altresi', oggetto  di  sola  informazione  gli  atti  di
organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo
n. 165/2001, ivi  incluso  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale, ed ogni altro atto  per  il  quale  la  legge  preveda  il
diritto di informativa alle organizzazioni sindacali.  L'informazione
di cui al presente  comma  deve  essere  resa  almeno  cinque  giorni
lavorativi prima  dell'adozione  degli  atti.  Negli  enti  con  piu'
di quindici dirigenti in servizio, l'informativa  relativa  al  piano
triennale dei fabbisogni di  personale  e  alle  modalita'  attuative
dello stesso e' seguita da  un  incontro  di  approfondimento  con  i
soggetti  sindacali  di  cui  all'art.  7,  comma  2  (Contrattazione
collettiva integrativa soggetti e materie). 
    6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale,  negli
enti in cui non  vi  sia  l'obbligo  di  costituzione  dell'Organismo
paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, o negli enti che  non
lo costituiscano entro i termini di  cui  al  comma  3  dello  stesso
articolo, i dati con riferimento  alle  dotazioni  organiche  e  alle
procedure concorsuali programmate, nonche' i  dati  sui  contratti  a
tempo determinato o assunzioni ai sensi degli articoli 90 e  110  del
decreto legislativo n. 267/2000, i dati sulle assenze  del  personale
di cui all'art.  29  (Misure  per  disincentivare  elevati  tassi  di
assenza del personale) del  CCNL  17  dicembre  2020,  i  dati  sugli
andamenti  formativi,  nonche'  l'affidamento  a  soggetti  terzi  di
attivita'  dell'amministrazione  in  assenza  di  trasferimento   del
personale. 
    7. Il presente articolo disapplica e  sostituisce  l'art.  4  del
CCNL del 16 luglio 2024.