Art. 4.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa e'
resa preventivamente in forma scritta dalle amministrazioni ai
soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente
articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella
preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma
2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione
trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,
comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale
impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e
proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i
successivi articoli 20, 21, 27 e 29, nelle distinte sezioni del
presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione collettiva
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono, altresi', oggetto di sola informazione gli atti di
organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo
n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del
personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il
diritto di informativa alle organizzazioni sindacali. L'informazione
di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni
lavorativi prima dell'adozione degli atti. Negli enti con piu'
di quindici dirigenti in servizio, l'informativa relativa al piano
triennale dei fabbisogni di personale e alle modalita' attuative
dello stesso e' seguita da un incontro di approfondimento con i
soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione
collettiva integrativa soggetti e materie).
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli
enti in cui non vi sia l'obbligo di costituzione dell'Organismo
paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, o negli enti che non
lo costituiscano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso
articolo, i dati con riferimento alle dotazioni organiche e alle
procedure concorsuali programmate, nonche' i dati sui contratti a
tempo determinato o assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del
decreto legislativo n. 267/2000, i dati sulle assenze del personale
di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di
assenza del personale) del CCNL 17 dicembre 2020, i dati sugli
andamenti formativi, nonche' l'affidamento a soggetti terzi di
attivita' dell'amministrazione in assenza di trasferimento del
personale.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del
CCNL del 16 luglio 2024.