Art. 5.
Confronto
1. Il confronto, fatte salve le specifiche disposizioni contenute
nelle singole sezioni, e' la modalita' attraverso la quale si
instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello
di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui
all'art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che
l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se,
entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e'
richiesto da questi ultimi anche singolarmente; l'incontro, se
richiesto, deve comunque avvenire non oltre dieci giorni lavorativi
dalla richiesta, anche con modalita' telematiche. L'incontro puo'
anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio
dell'informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano,
comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Il
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere
superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione puo'
procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del
medesimo.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli articoli 20
e 27 del presente CCNL e 55 del CCNL del 16 luglio 2024 nelle
distinte sezioni del presente CCNL, nonche' le materie dell'Organismo
paritetico per l'innovazione, di cui all'art. 6, comma 2, nei casi di
cui al comma 6 del medesimo articolo.
4. Salvo quanto previsto nell'apposita sezione, per i segretari
il confronto si svolge a livello nazionale tra i soggetti sindacali
identificati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL e il Ministero dell'interno,
con la partecipazione dei rappresentanti designati da ANCI e UPI per
parte datoriale.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del
CCNL 16 luglio 2024.