(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza,  presso  le
amministrazioni destinatarie  del  presente  CCNL,  ivi  comprese  le
Unioni di comuni con almeno sei unita' di personale destinatario  del
presente   CCNL,   una   modalita'   relazionale    finalizzata    al
coinvolgimento  partecipativo  delle  organizzazioni   sindacali   di
categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che
abbia  una  dimensione  progettuale,  complessa  e  sperimentale,  di
carattere organizzativo dell'amministrazione. Le province e le citta'
metropolitane possono costituire l'organismo in forma associata sulla
base di protocolli d'intesa tra le amministrazioni interessate  e  le
organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e  collaborative  su  attivita'
aventi un impatto sull'organizzazione, innovazione anche tecnologica,
miglioramento dei servizi, della promozione  della  legalita',  della
qualita'  del  lavoro  e  del  benessere  organizzativo,  anche   con
riferimento al lavoro agile, alle politiche  formative,  allo  stress
lavoro correlato e di fenomeni di burn-out,  alla  conciliazione  dei
tempi di vita e di lavoro, e su cambiamenti conseguenti a percorsi di
transizione ecologica e digitale, inclusa l'introduzione di programmi
di mentorship focalizzati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale
(IA), al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle  parti
negoziali della contrattazione collettiva integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione e'  istituito  presso
ciascuna amministrazione di cui al comma 1. Le  stesse  entro  trenta
giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono ad attivarlo,  previa
istituzione ove non presente, e ad aggiornarne la composizione. Esso: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali  titolari  della
contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art.  7,  comma  2,
lettera a), nonche' da una rappresentanza  dell'amministrazione,  con
rilevanza nelle decisioni pari alla componente sindacale; 
      b) si riunisce obbligatoriamente almeno  tre  volte  l'anno  e,
comunque,  ogniqualvolta  l'amministrazione   o   le   organizzazioni
sindacali di  cui  all'art.  7,  comma  2,  lettera  a),  manifestino
un'intenzione di progettualita' organizzativa  innovativa,  complessa
per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c)   trasmette   proprie   proposte   progettuali,    all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'amministrazione; 
      d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 
      e) svolge analisi, indagini e studi, e  puo'  esprimere  pareri
non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL
17 dicembre 2020; 
      f) redige un report annuale delle proprie attivita'. 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 7, comma 2, lettera a) e dall'amministrazione. In tali casi,
l'organismo paritetico si esprime  sulla  loro  fattibilita'  secondo
quanto previsto al comma 3, lettera c). 
    5.   Costituiscono   oggetto   di    informazione,    nell'ambito
dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale  i
dati  sugli  andamenti  occupazionali,  anche  in  riferimento   alle
dotazioni organiche e alle procedure concorsuali programmate, nonche'
i dati sui contratti a tempo determinato o assunzioni ai sensi  degli
articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000, i  dati  sulle
assenze del personale di cui all'art. 29 (Misure  per  disincentivare
elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 17 dicembre 2020,  i
dati sugli andamenti  formativi,  nonche'  l'affidamento  a  soggetti
terzi di attivita' dell'amministrazione in assenza  di  trasferimento
del personale. 
    6. Nel caso in cui l'organismo di cui al  presente  articolo  non
venga istituito entro il termine previsto dal comma 3,  e  fino  alla
sua costituzione,  le  materie  del  comma  2  diventano  oggetto  di
confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del  presente  CCNL,  nel
rispetto delle procedure ivi previste. Tale disposizione si  applica,
altresi', nel caso in cui l'organismo  non  si  riunisca  almeno  tre
volte all'anno ai sensi del comma 3, lettera b). 
    7. L'organismo di cui al presente articolo,  istituito  presso  i
singoli enti-locali, opera anche nei confronti dei segretari comunali
e provinciali ove le questioni affrontate siano  compatibili  con  il
ruolo e le funzioni di questi ultimi. 
    8. Il presente articolo disapplica e  sostituisce  l'art.  6  del
CCNL 16 luglio 2024.