Art. 6.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le
amministrazioni destinatarie del presente CCNL, ivi comprese le
Unioni di comuni con almeno sei unita' di personale destinatario del
presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata al
coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di
categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che
abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di
carattere organizzativo dell'amministrazione. Le province e le citta'
metropolitane possono costituire l'organismo in forma associata sulla
base di protocolli d'intesa tra le amministrazioni interessate e le
organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attivita'
aventi un impatto sull'organizzazione, innovazione anche tecnologica,
miglioramento dei servizi, della promozione della legalita', della
qualita' del lavoro e del benessere organizzativo, anche con
riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress
lavoro correlato e di fenomeni di burn-out, alla conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, e su cambiamenti conseguenti a percorsi di
transizione ecologica e digitale, inclusa l'introduzione di programmi
di mentorship focalizzati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale
(IA), al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti
negoziali della contrattazione collettiva integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione e' istituito presso
ciascuna amministrazione di cui al comma 1. Le stesse entro trenta
giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono ad attivarlo, previa
istituzione ove non presente, e ad aggiornarne la composizione. Esso:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 7, comma 2,
lettera a), nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con
rilevanza nelle decisioni pari alla componente sindacale;
b) si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte l'anno e,
comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni
sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), manifestino
un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa
per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito
dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della
contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest'ultima, o all'amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e puo' esprimere pareri
non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL
17 dicembre 2020;
f) redige un report annuale delle proprie attivita'.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 2, lettera a) e dall'amministrazione. In tali casi,
l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo
quanto previsto al comma 3, lettera c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito
dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale i
dati sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle
dotazioni organiche e alle procedure concorsuali programmate, nonche'
i dati sui contratti a tempo determinato o assunzioni ai sensi degli
articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000, i dati sulle
assenze del personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 17 dicembre 2020, i
dati sugli andamenti formativi, nonche' l'affidamento a soggetti
terzi di attivita' dell'amministrazione in assenza di trasferimento
del personale.
6. Nel caso in cui l'organismo di cui al presente articolo non
venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, e fino alla
sua costituzione, le materie del comma 2 diventano oggetto di
confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel
rispetto delle procedure ivi previste. Tale disposizione si applica,
altresi', nel caso in cui l'organismo non si riunisca almeno tre
volte all'anno ai sensi del comma 3, lettera b).
7. L'organismo di cui al presente articolo, istituito presso i
singoli enti-locali, opera anche nei confronti dei segretari comunali
e provinciali ove le questioni affrontate siano compatibili con il
ruolo e le funzioni di questi ultimi.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del
CCNL 16 luglio 2024.