Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
1. La contrattazione collettiva integrativa, fatta eccezione per
i segretari comunali e provinciali, si svolge ad un unico livello
presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure
stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione
sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte
datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione collettiva
integrativa puo' svolgersi, ai sensi dell'art. 46 del CCNL del 17
dicembre 2020, anche a livello territoriale per i dirigenti degli
enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della preesistente
Area II.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
sono:
a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite
espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art.
42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni
sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale previsione non
si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali.
3. La disciplina di cui al comma 2 lettera b) trova applicazione
fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali
unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi
dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e'
individuato il presidente, sono designati dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di
una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo' essere
soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della
dirigenza.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate
dagli articoli 21 e 29, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del
CCNL 16 luglio 2024.