(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
           Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 
 
    1. La contrattazione collettiva integrativa, fatta eccezione  per
i segretari comunali e provinciali, si svolge  ad  un  unico  livello
presso  ciascuna  amministrazione,  nel  rispetto   delle   procedure
stabilite dalla  legge  e  dal  presente  CCNL,  tra  la  delegazione
sindacale, come individuata al comma 2, e  la  delegazione  di  parte
datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione  collettiva
integrativa puo' svolgersi, ai sensi dell'art. 46  del  CCNL  del  17
dicembre 2020, anche a livello territoriale  per  i  dirigenti  degli
enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della preesistente
Area II. 
    2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
sono: 
      a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL; 
      b)   le   rappresentanze   sindacali    aziendali    costituite
espressamente per la presente area contrattuale  ai  sensi  dell'art.
42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni
sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative  per  la
sottoscrizione dei CCNL della  stessa  area  dirigenziale,  ai  sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale previsione non
si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali. 
    3. La disciplina di cui al comma 2 lettera b) trova  applicazione
fino alla  costituzione  delle  specifiche  rappresentanze  sindacali
unitarie del personale  destinatario  del  presente  CCNL,  ai  sensi
dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente  di
una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non puo'  essere
soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente  per  l'area  della
dirigenza. 
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate
dagli articoli 21 e 29, nelle distinte sezioni del presente CCNL. 
    6. Il presente articolo disapplica e  sostituisce  l'art.  7  del
CCNL 16 luglio 2024.