Art. 8.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie di cui agli articoli 21 e 29 indicate
nelle distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art.
21, comma 1, lettera a) (criteri di riparto), ed all'art. 29, comma
1, lettera a) sono negoziate con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione
datoriale di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui
all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato, anche con modalita'
telematiche, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei servizi e la
puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione
negoziale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) e di cui all'art.
29, comma 1, lettera a), va avviata entro il primo quadrimestre
dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione
degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito
di tale sessione negoziale, l'amministrazione fornisce una
informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui
all'art. 57 (Fondo retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL
del 17 dicembre 2020 e all'art. 90 e 91 (Fondo retribuzione di
risultato PTA) del CCNL del 17 dicembre 2020.
5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo,
le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni
del presente CCNL.
6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate
nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle
trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di
comportamento di cui all'art. 9 del CCNL 16 luglio 2024,
l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto
legislativo n. 165/2001 e' fissato in trenta giorni, eventualmente
prorogabili di ulteriori quarantacinque.
7. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere di
competenza. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente
dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi
integrativi.
9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via
telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del
CCNL 16 luglio 2024.