(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie di cui agli articoli 21  e  29  indicate
nelle distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui  all'art.
21, comma 1, lettera a) (criteri di riparto), ed all'art.  29,  comma
1, lettera a) sono negoziate con cadenza annuale. 
    2.  L'amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale di cui all'art.  7,  comma  4  entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. L'amministrazione convoca  la  delegazione  sindacale  di  cui
all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato,  anche  con  modalita'
telematiche,  entro   trenta   giorni   dalla   presentazione   delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 2, la propria delegazione. 
    4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei servizi  e  la
puntuale  applicazione  degli  istituti  contrattuali,  la   sessione
negoziale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) e di cui  all'art.
29, comma 1, lettera a),  va  avviata  entro  il  primo  quadrimestre
dell'anno di riferimento, compatibilmente con  i  tempi  di  adozione
degli strumenti di programmazione e di  rendicontazione.  Nell'ambito
di  tale   sessione   negoziale,   l'amministrazione   fornisce   una
informativa sui dati relativi alla  costituzione  del  fondo  di  cui
all'art. 57 (Fondo retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL
del 17 dicembre 2020 e  all'art.  90  e  91  (Fondo  retribuzione  di
risultato PTA) del CCNL del 17 dicembre 2020. 
    5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni
del presente CCNL. 
    6. Qualora non si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  indicate
nelle distinte sezioni  del  presente  CCNL  ed  il  protrarsi  delle
trattative determini  un  oggettivo  pregiudizio  alla  funzionalita'
dell'azione   amministrativa,   nel   rispetto   dei   principi    di
comportamento  di  cui  all'art.  9  del   CCNL   16   luglio   2024,
l'amministrazione interessata puo' provvedere,  in  via  provvisoria,
sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino  alla  successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il  termine  minimo  di  durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del  decreto
legislativo n. 165/2001 e' fissato in  trenta  giorni,  eventualmente
prorogabili di ulteriori quarantacinque. 
    7.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere  di
competenza. In caso di rilievi  da  parte  del  predetto  organo,  la
trattativa  deve  essere  ripresa  entro  cinque  giorni.   Trascorsi
quindici  giorni  senza  rilievi,  l'organo  di  governo   competente
dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    8. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti  collettivi
integrativi. 
    9.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
    10. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  8  del
CCNL 16 luglio 2024.