ART. 27
Redditi fondiari
(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.