(Testo unico imposte sui redditi-art. 27)
                               ART. 27 
                          Redditi fondiari 
(articolo 25 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e  ai  fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni  o  nel  catasto
edilizio urbano. 
2. I redditi  fondiari  si  distinguono  in  redditi  dominicali  dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.