(Testo unico imposte sui redditi-art. 28)
                               ART. 28 
                  Imputazione dei redditi fondiari 
(articolo 26 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,
a formare il reddito complessivo  dei  soggetti  che  possiedono  gli
immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 32,  per  il  periodo  di
imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi  derivanti  da
contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a formare il reddito, purche'  la  mancata  percezione
sia  comprovata  dall'intimazione  di   sfratto   per   morosita'   o
dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non  riscossi  dal  locatore
nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta
successivi si applica l'articolo 23 in relazione ai  redditi  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera q).  Per  le  imposte  versate  sui
canoni venuti  a  scadenza  e  non  percepiti  come  da  accertamento
avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta  di  pari
ammontare. 
2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto  reale
sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su  di  esso  il
reddito fondiario  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. 
3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in  tutto  o  in
parte, nel  corso  del  periodo  di  imposta,  il  reddito  fondiario
concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  di  ciascun  soggetto
proporzionalmente alla durata del suo possesso.