ART. 28
Imputazione dei redditi fondiari
(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,
a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli
immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 32, per il periodo di
imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da
contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a formare il reddito, purche' la mancata percezione
sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o
dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore
nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta
successivi si applica l'articolo 23 in relazione ai redditi di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera q). Per le imposte versate sui
canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento
avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare.
2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto reale
sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il
reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in
parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario
concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto
proporzionalmente alla durata del suo possesso.