ART. 29
Reddito dominicale dei terreni
(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 34.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto
per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa
di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c).