(Testo unico imposte sui redditi-art. 29)
                               ART. 29 
                   Reddito dominicale dei terreni 
(articolo 27 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito dominicale e' costituito  dalla  parte  dominicale  del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 34. 
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni  che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto
per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa
di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c).