(Testo unico imposte sui redditi-art. 30)
                               ART. 30 
                Determinazione del reddito dominicale 
(articolo 28 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 17 giugno  2005,
n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
                                156) 
 
1. Il reddito dominicale e' determinato  mediante  l'applicazione  di
tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della  legge  catastale,
per ciascuna qualita' e classe di terreno. 
2. Le tariffe d'estimo sono  sottoposte  a  revisione  quando  se  ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni  nelle  quantita'  e
nei   prezzi   dei   prodotti   e   dei   mezzi   di   produzione   o
nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci
anni. 
3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, previo parere della commissione censuaria  centrale  e
puo'  essere  effettuata,  d'ufficio  o  su  richiesta   dei   comuni
interessati, anche per singole zone censuarie e per singole  qualita'
e classi di terreni. Prima  di  procedervi  gli  uffici  dell'Agenzia
delle entrate devono sentire i comuni interessati. 
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
successivo a quello di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
nuovo prospetto delle tariffe d'estimo. 
5.  Il  reddito  dominicale  delle  superfici  adibite  alle  colture
prodotte  in  serra  o  alla   funghicoltura,   in   mancanza   della
corrispondente qualita' nel quadro di  qualificazione  catastale,  e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia. 
6. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 34,  comma  4,
il reddito dominicale delle  colture  prodotte  utilizzando  immobili
oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di  cui  all'articolo
34, comma 2, lettera c), e' determinato mediante l'applicazione  alla
superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della
tariffa d'estimo piu' alta  in  vigore  nella  provincia  in  cui  e'
censita la particella incrementata del 400 per cento. 
7. Il reddito dominicale determinato ai  sensi  del  decreto  di  cui
all'articolo 34, comma 4, ovvero, in via transitoria,  ai  sensi  del
comma 6, non puo' essere inferiore alla rendita catastale  attribuita
all'immobile destinato alle  attivita'  dirette  alla  produzione  di
vegetali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c). 
8. Per le superfici acquatiche,  marine  o  vallive,  utilizzate  per
l'allevamento ittico da parte di soggetti  esercenti  l'attivita'  di
acquacoltura, diversi dalle societa'  commerciali,  indipendentemente
dalla natura privata o  demaniale  della  superficie  utilizzata,  in
mancanza della corrispondente qualita' nel quadro  di  qualificazione
catastale,  i  redditi  dominicale  e  agrario  sono  determinati,  a
decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1ยบ gennaio  2006,  ai
soli fini fiscali, mediante l'applicazione della  tariffa  piu'  alta
del  seminativo  di  classe  prima  in  vigore  nella  provincia   di
appartenenza, o  in  quella  prospiciente  nel  caso  di  allevamento
marino.