(Testo unico imposte sui redditi-art. 31)
                               ART. 31 
                  Variazioni del reddito dominicale 
(articolo 29 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Da' luogo a  variazioni  del  reddito  dominicale  in  aumento  la
sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra
di maggiore reddito. 
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: 
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito; 
b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non  vi  e'
stato cambiamento di coltura,  ovvero  per  eventi  fitopatologici  o
entomologici interessanti le piantagioni. 
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti  da  deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie. 
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del
classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non  si
possono attribuire qualita' o classi  gia'  esistenti  nel  comune  o
nella sezione censuaria, si applicano le tariffe  piu'  prossime  per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della  stessa  qualita'  di
coltura ubicati in altri  comuni  o  sezioni  censuarie,  purche'  in
condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia, se  detti  terreni
risultano di rilevante estensione o se la loro  redditivita'  diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate  nel  comune  o  nella  sezione
censuaria, si istituiscono  per  essi  apposite  qualita'  e  classi,
secondo le norme della legge catastale. 
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato
delle colture e in  determinati  comuni  o  sezioni  censuarie,  puo'
essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, su richiesta della commissione  censuaria  locale  o
d'ufficio e in ogni caso previo parere  della  commissione  censuaria
centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di
quelle esistenti.