ART. 31
Variazioni del reddito dominicale
(articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Da' luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la
sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra
di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e'
stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o
entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del
classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si
possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o
nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di
coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in
condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia, se detti terreni
risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione
censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi,
secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato
delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo'
essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su richiesta della commissione censuaria locale o
d'ufficio e in ogni caso previo parere della commissione censuaria
centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di
quelle esistenti.