(Testo unico imposte sui redditi-art. 32)
                               ART. 32 
               Denuncia e decorrenza delle variazioni 
(articolo 30 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 11-bis, comma 1, decreto-legge 14 marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154; articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, decreto-legge 3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286; articolo 2 decreto legislativo  13  dicembre  2024,  n.
                                192) 
 
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dall'articolo 31,
commi 1 e 2, devono essere denunciate  dal  contribuente  all'Agenzia
delle  entrate.  Nella  denuncia  devono  essere  indicate  la  ditta
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste
riguardano porzioni di particelle deve essere unita la  dimostrazione
grafica del frazionamento. 
2. Le variazioni in aumento devono  essere  denunciate  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo a quello in cui  si  sono  verificati  i
fatti indicati nell'articolo 31, comma 1, e  hanno  effetto  da  tale
anno. 
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto  dall'anno  in  cui  si
sono verificati i fatti indicati nell'articolo  31,  comma  2,  e  la
denuncia  e'  stata  presentata  entro  il   31   gennaio   dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata. 
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dall'articolo 31,
comma 5, hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
5. In caso di mancata corrispondenza tra  le  colture  effettivamente
praticate e quelle risultanti dal catasto a partire  dal  periodo  di
imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nell'articolo 31, commi
1 e 2, fino al periodo anteriore a quello  nel  corso  del  quale  le
variazioni  di  coltura  sono  allibrate  in  catasto,   il   reddito
dominicale e agrario dei terreni e' determinato applicando la tariffa
d'estimo  media  attribuibile  alla  qualita'  di  coltura  praticata
nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa  media  e'  costituita
dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse  classi
in cui e' suddivisa la qualita' di coltura e il numero  delle  classi
stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune  o
sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni  fuori
tariffa attribuite a  terreni  con  le  stesse  qualita'  di  coltura
ubicati nel comune o sezione censuaria  viciniore  nell'ambito  della
stessa provincia. Qualora la coltura praticata  non  trovi  riscontro
nel quadro di qualificazione della provincia si  applica  la  tariffa
media della coltura del comune o sezione censuaria in cui  i  redditi
sono comparabili per ammontare. 
6. Al fine di  consentire  la  semplificazione  degli  adempimenti  a
carico  del  cittadino  e  al  contempo   conseguire   una   maggiore
rispondenza  del  contenuto  delle  banche  dati  dell'Agenzia  delle
entrate all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1° gennaio  2007
le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole  particelle
catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti
dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell'erogazione dei contributi  agricoli,  previsti  dalla  normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM)  del
settore  agricolo,  esonerano  i  soggetti   tenuti   all'adempimento
previsto dai commi da 1 a 4. A tale fine la richiesta  di  contributi
agricoli, contenente la dichiarazione di cui  al  periodo  precedente
relativamente all'uso del suolo, deve contenere  anche  gli  elementi
per consentire  l'aggiornamento  del  catasto,  ivi  compresi  quelli
relativi   ai   fabbricati   inclusi   nell'azienda   agricola,    e,
conseguentemente,  risulta  sostitutiva  per   il   cittadino   della
dichiarazione di variazione colturale da rendere al  catasto  terreni
stesso. Le disposizioni di cui al  periodo  precedente  si  applicano
anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del  fascicolo
aziendale costituito a norma del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto  della
accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento  della
banca  dati  catastale,  attraverso   le   procedure   informatizzate
rilasciate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  e  la
trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede
a inserire nei propri atti i nuovi  redditi  relativi  agli  immobili
oggetto delle variazioni colturali. Tali  redditi  producono  effetto
fiscale, in deroga alle vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°
gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga
alle vigenti disposizioni e in particolare all'articolo 74, comma  1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia  delle  entrate,  con
apposito comunicato da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  rende
noto,  per  ciascun  comune,  il  completamento  delle  operazioni  e
provvede a pubblicizzare,  per  i  sessanta  giorni  successivi  alla
pubblicazione del comunicato, presso i  comuni  interessati,  tramite
gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di  aggiornamento.  I  ricorsi  di  cui
all'articolo 46, comma 2, del Testo unico della giustizia  tributaria
di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n.  175,  avverso  la
variazione dei  redditi  possono  essere  proposti  entro  centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui  al  periodo
precedente. 
7. In  relazione  ai  terreni  sottoposti  a  monitoraggio  da  parte
dell'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  diversi  da
quelli di cui al comma 6, i soggetti tenuti all'adempimento  previsto
dai commi da 1 a 4, relativo alle variazioni inerenti le  qualita'  e
classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede  la
stessa AGEA con le modalita' previste dal comma 6 e  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni attuative
del comma 7.