ART. 32
Denuncia e decorrenza delle variazioni
(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 11-bis, comma 1, decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154; articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286; articolo 2 decreto legislativo 13 dicembre 2024, n.
192)
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dall'articolo 31,
commi 1 e 2, devono essere denunciate dal contribuente all'Agenzia
delle entrate. Nella denuncia devono essere indicate la ditta
catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste
riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione
grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i
fatti indicati nell'articolo 31, comma 1, e hanno effetto da tale
anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si
sono verificati i fatti indicati nell'articolo 31, comma 2, e la
denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dall'articolo 31,
comma 5, hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente
praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di
imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nell'articolo 31, commi
1 e 2, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le
variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito
dominicale e agrario dei terreni e' determinato applicando la tariffa
d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata
nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media e' costituita
dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi
in cui e' suddivisa la qualita' di coltura e il numero delle classi
stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o
sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori
tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura
ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della
stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro
nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa
media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi
sono comparabili per ammontare.
6. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a
carico del cittadino e al contempo conseguire una maggiore
rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia delle
entrate all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007
le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle
catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti
dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del
settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento
previsto dai commi da 1 a 4. A tale fine la richiesta di contributi
agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente
relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi
per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della
dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni
stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo
aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della
accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della
banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la
trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede
a inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili
oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga
alle vigenti disposizioni e in particolare all'articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia delle entrate, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite
gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui
all'articolo 46, comma 2, del Testo unico della giustizia tributaria
di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, avverso la
variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente.
7. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da
quelli di cui al comma 6, i soggetti tenuti all'adempimento previsto
dai commi da 1 a 4, relativo alle variazioni inerenti le qualita' e
classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la
stessa AGEA con le modalita' previste dal comma 6 e con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni attuative
del comma 7.