ART. 33
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
(articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento
del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno
in cui si e' verificata la perdita, si considera inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data
non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata
all'Agenzia delle entrate, che provvede all'accertamento della
diminuzione del prodotto, sentito il competente ufficio delle Regioni
e delle Province autonome.
2. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici
l'Agenzia delle entrate, su richiesta dei sindaci dei comuni
interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori
danneggiati, sentiti i competenti uffici delle Regioni e delle
Province autonome, provvedono alla delimitazione delle zone
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti.
3. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e
contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.