(Testo unico imposte sui redditi-art. 33)
                               ART. 33 
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
(articolo 31 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento
del prodotto  ordinario  del  fondo  rustico  preso  a  base  per  la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per  l'anno
in cui  si  e'  verificata  la  perdita,  si  considera  inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato  dal  possessore  danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la  data
non sia  esattamente  determinabile,  almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio  del  raccolto.  La  denuncia  deve   essere   presentata
all'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede  all'accertamento   della
diminuzione del prodotto, sentito il competente ufficio delle Regioni
e delle Province autonome. 
2. Se l'evento dannoso interessa  una  pluralita'  di  fondi  rustici
l'Agenzia  delle  entrate,  su  richiesta  dei  sindaci  dei   comuni
interessati  o  di  altri  soggetti  nell'interesse  dei   possessori
danneggiati, sentiti  i  competenti  uffici  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome,  provvedono   alla   delimitazione   delle   zone
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti. 
3. Ai fini  del  presente  articolo  il  fondo  rustico  deve  essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita  e
contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie  e  corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.