(Testo unico imposte sui redditi-art. 34)
                               ART. 34 
                           Reddito agrario 
(articolo 32 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito agrario e' costituito dalla  parte  del  reddito  medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al  lavoro
di organizzazione impiegati nell'esercizio delle  attivita'  agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile. 
2. Sono considerate attivita' agricole produttive di reddito agrario: 
a)  le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
silvicoltura; 
b) l'allevamento di animali con  mangimi  ottenibili  per  almeno  un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste; 
c)  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di   vegetali   tramite
l'utilizzo  di  immobili  oggetto  di  censimento  al   catasto   dei
fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3,  C/6,
C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita
alla produzione non eccedente il doppio della superficie  agraria  di
riferimento definita con il decreto di cui al comma 4; 
d) le attivita' dirette alla produzione di beni,  anche  immateriali,
realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la  silvicoltura
che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai  cambiamenti
climatici, nei limiti  dei  corrispettivi  delle  cessioni  di  beni,
registrate o soggette a registrazione agli effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile; 
e) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135  del  codice
civile, dirette alla  manipolazione,  conservazione,  trasformazione,
commercializzazione  e  valorizzazione,  ancorche'  non  svolte   sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione  del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con  riferimento  ai
beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui  al
comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  su
proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. 
3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie  animale
il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b)  del
comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva  dei  terreni  e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 
4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, sono individuate, per  i  terreni,  nuove
classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti
sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate  le  modalita'  di
dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di
censimento al catasto dei fabbricati per attivita' di  produzione  di
vegetali e le modalita' di determinazione della  relativa  superficie
agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera c). 
5. Non  si  considerano  produttivi  di  reddito  agrario  i  terreni
indicati nell'articolo 29, comma 2.