ART. 34
Reddito agrario
(articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro
di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attivita' agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Sono considerate attivita' agricole produttive di reddito agrario:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite
l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei
fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6,
C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita
alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di
riferimento definita con il decreto di cui al comma 4;
d) le attivita' dirette alla produzione di beni, anche immateriali,
realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura
che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti
climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni,
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile;
e) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai
beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al
comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale
il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del
comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove
classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti
sistemi di coltivazione, nonche' sono disciplinate le modalita' di
dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di
censimento al catasto dei fabbricati per attivita' di produzione di
vegetali e le modalita' di determinazione della relativa superficie
agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera c).
5. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni
indicati nell'articolo 29, comma 2.