ART. 35
Imputazione del reddito agrario
(articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario,
anziche' quello del possessore, a partire dalla data in cui ha
effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo
5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di
ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del
terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi
un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la
quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del
contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o
l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo
sia ripartito in parti uguali.
3. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita'
di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei
limiti di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b).