(Testo unico imposte sui redditi-art. 35)
                               ART. 35 
                   Imputazione del reddito agrario 
(articolo 33 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Se il terreno e' dato in affitto  per  uso  agricolo,  il  reddito
agrario concorre a formare il reddito  complessivo  dell'affittuario,
anziche' quello del possessore,  a  partire  dalla  data  in  cui  ha
effetto il contratto. 
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto  dell'articolo
5, il reddito agrario concorre a formare il  reddito  complessivo  di
ciascun associato per la quota di sua spettanza.  Il  possessore  del
terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei  redditi
un atto sottoscritto da tutti gli associati dal  quale  risultino  la
quota del reddito agrario spettante a ciascuno e  la  decorrenza  del
contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un  solo  associato  o
l'indicazione della ripartizione del reddito si  presume  che  questo
sia ripartito in parti uguali. 
3. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le  attivita'
di coltivazione di prodotti  vegetali  per  conto  terzi  svolte  nei
limiti di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b).