ART. 36
Determinazione del reddito agrario
(articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
articolo 14, commi 3 e 4, legge 15 dicembre 1998, n. 441; articolo 1,
comma 512, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le
norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'articolo 30. Alle revisioni si procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti
del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 31 e
32 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in
affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 32
possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli
associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite
alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la
disposizione dell'articolo 30, comma 5.
5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 34, comma 4,
il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili
oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo
34, comma 2, lettera c), e' determinato mediante l'applicazione alla
superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della
tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia in cui e'
censita la particella, incrementata del 400 per cento.
6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo,
ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari
sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
7. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei
redditi dominicali e agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 6, a decorrere dal 25
marzo 2012 non si applicano per i periodi di imposta durante i quali
i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in
affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni,
con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno
compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria
purche', in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del
capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette
qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono
acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche per i terreni
il cui contratto di affitto, in corso al 6 gennaio 1999, sia
rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni,
agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 7.
9. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i
redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30 per cento.
L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione
operata ai sensi del comma 6.