(Testo unico imposte sui redditi-art. 36)
                               ART. 36 
                 Determinazione del reddito agrario 
(articolo 34 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996,  n.  662;
articolo 14, commi 3 e 4, legge 15 dicembre 1998, n. 441; articolo 1,
             comma 512, legge 24 dicembre 2012, n. 228) 
 
1. Il reddito  agrario  e'  determinato  mediante  l'applicazione  di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo  le
norme della legge catastale. 
2. Le  tariffe  d'estimo  sono  sottoposte  a  revisione  secondo  le
disposizioni   dell'articolo   30.   Alle   revisioni   si    procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli  effetti
del reddito dominicale. 
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 31 e
32 valgono anche per i redditi agrari.  Per  i  terreni  condotti  in
affitto o in forma  associata  le  denunce  di  cui  all'articolo  32
possono essere presentate  anche  dall'affittuario  o  da  uno  degli
associati. 
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici  adibite
alle colture prodotte in serra o alla  funghicoltura  si  applica  la
disposizione dell'articolo 30, comma 5. 
5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 34,  comma  4,
il  reddito  agrario  delle  colture  prodotte  utilizzando  immobili
oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di  cui  all'articolo
34, comma 2, lettera c), e' determinato mediante l'applicazione  alla
superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della
tariffa d'estimo piu' alta  in  vigore  nella  provincia  in  cui  e'
censita la particella, incrementata del 400 per cento. 
6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe  d'estimo,
ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari
sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per  cento  e  del  70  per
cento. L'incremento  si  applica  sull'importo  posto  a  base  della
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge
23 dicembre 1994, n. 724. 
7. Ai soli fini delle  imposte  sui  redditi,  le  rivalutazioni  dei
redditi dominicali e agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 6,  a  decorrere  dal  25
marzo 2012 non si applicano per i periodi di imposta durante i  quali
i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono  concessi  in
affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque  anni,
con diritto di precedenza alla scadenza,  a  giovani  che  non  hanno
compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto  o  di
imprenditore  agricolo  professionale,  anche  in  forma   societaria
purche', in quest'ultimo caso,  la  maggioranza  delle  quote  o  del
capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso  delle  suddette
qualifiche   di   coltivatore   diretto   o   imprenditore   agricolo
professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo  professionale,  di  cui  al  presente  comma,  si   possono
acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. 
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche per i terreni
il cui contratto  di  affitto,  in  corso  al  6  gennaio  1999,  sia
rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque  anni,
agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 7. 
9. Ai soli fini della determinazione delle  imposte  sui  redditi,  i
redditi dominicale e  agrario  sono  rivalutati  del  30  per  cento.
L'incremento si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione
operata ai sensi del comma 6.