(Testo unico imposte sui redditi-art. 37)
                               ART. 37 
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
(articolo 35 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo  33  il  reddito  agrario  si
considera inesistente.