ART. 38
Reddito dei fabbricati
(articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99)
1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio
ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana.
2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito
autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne
costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita'
immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di
locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente
all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche'
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi',
produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state
rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente
al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita'
immobiliare non e' comunque utilizzata.
4. Non si considerano produttivi di reddito dei fabbricati, se non
sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento
delle attivita' dirette alla produzione di vegetali di cui
all'articolo 34, comma 2, lettera c), ai quali si applicano le
disposizioni dell'articolo 30, commi 6 e 7.
5. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili
di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di
proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente
se d'importo non superiore a euro 25,82.
6. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non
utilizzabili ad abitazione al 7 maggio 2004, che vengono
ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia
dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario e acquisiscono i
requisiti di abitabilita' previsti dalle vigenti norme, se concessi
in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai
fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo
contratto di locazione e, comunque, per non piu' di nove anni, sono
considerati compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su
cui insistono.