(Testo unico imposte sui redditi-art. 38)
                               ART. 38 
                       Reddito dei fabbricati 
(articolo 36 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 12, comma  1,  decreto  legislativo  29  marzo
                            2004, n. 99) 
 
1.  Il  reddito  dei  fabbricati  e'  costituito  dal  reddito  medio
ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. 
2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili  o  le  loro  porzioni  suscettibili  di  reddito
autonomo.  Le  aree  occupate  dalle  costruzioni  e  quelle  che  ne
costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita'
immobiliari. 
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono  oggetto  di
locazione,   le   unita'   immobiliari    destinate    esclusivamente
all'esercizio del culto, compresi i monasteri  di  clausura,  purche'
compatibile  con  le  disposizioni  degli  articoli  8  e  19   della
Costituzione e le loro  pertinenze.  Non  si  considerano,  altresi',
produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali  sono  state
rilasciate  licenze,  concessioni  o  autorizzazioni  per   restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione  edilizia,  limitatamente
al periodo di validita' del provvedimento durante il  quale  l'unita'
immobiliare non e' comunque utilizzata. 
4. Non si considerano produttivi di reddito dei  fabbricati,  se  non
sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello  svolgimento
delle  attivita'  dirette  alla  produzione  di   vegetali   di   cui
all'articolo 34, comma 2,  lettera  c),  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 30, commi 6 e 7. 
5. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili
di cui  all'articolo  1117,  n.  2,  del  codice  civile  oggetto  di
proprieta' comune,  cui  e'  attribuita  o  attribuibile  un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente
se d'importo non superiore a euro 25,82. 
6.  I  redditi  dei  fabbricati  situati  nelle  zone  rurali  e  non
utilizzabili  ad  abitazione  al   7   maggio   2004,   che   vengono
ristrutturati  nel  rispetto  della   vigente   disciplina   edilizia
dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario e  acquisiscono  i
requisiti di abitabilita' previsti dalle vigenti norme,  se  concessi
in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno  cinque  anni,  ai
fini delle imposte sui redditi  per  il  periodo  relativo  al  primo
contratto di locazione e, comunque, per non piu' di nove  anni,  sono
considerati compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni  su
cui insistono.