(Testo unico imposte sui redditi-art. 39)
                               ART. 39 
              Determinazione del reddito dei fabbricati 
(articolo 37 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996,  n.  662;
     articolo 8, commi da 1 a 5, legge 9 dicembre 1998, n. 431) 
 
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato
mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo  le
norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe,  ovvero,
per i fabbricati a  destinazione  speciale  o  particolare,  mediante
stima diretta. 
2. Le tariffe d'estimo e i  redditi  dei  fabbricati  a  destinazione
speciale o particolare sono  sottoposti  a  revisione  quando  se  ne
manifesti  l'esigenza  per  sopravvenute  variazioni   di   carattere
permanente nella capacita' di  reddito  delle  unita'  immobiliari  e
comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   previo   parere   della
commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata  per  singole
zone censuarie. Prima di procedervi  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate devono sentire i comuni interessati. 
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo  prospetto  delle
tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se  la
pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello
stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni
hanno effetto dall'anno successivo. 
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto
e' determinato comparativamente a quello delle unita'  similari  gia'
iscritte. 
5. Qualora il canone risultante dal contratto di  locazione,  ridotto
forfetariamente del 5 per  cento,  sia  superiore  al  reddito  medio
ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari
a quella del canone di locazione al netto di tale  riduzione.  Per  i
fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e  nelle  isole  della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata  al  25  per
cento.  Per  gli  immobili  riconosciuti  di  interesse   storico   o
artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per
cento. 
6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove  tariffe  d'estimo
le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5  per  cento
ai fini dell'applicazione dell'IMU e di ogni altra imposta. 
7. Nei comuni di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  30  dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
1989, n. 61, il reddito  imponibile  derivante  al  proprietario  dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo  2,  comma  3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal  decreto  di  cui
all'articolo 4, comma 2, della medesima legge,  ovvero  nel  rispetto
delle condizioni fissate dal decreto di cui al medesimo  articolo  4,
comma 3, determinato ai  sensi  dell'articolo  36,  e'  ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti  il  corrispettivo
annuo  ai  fini  della  determinazione  della  base  imponibile   per
l'applicazione dell'imposta  proporzionale  di  registro  e'  assunto
nella misura minima del 70 per cento. 
8. Le agevolazioni di cui al comma 7 non si applicano ai contratti di
locazione  volti  a   soddisfare   esigenze   abitative   di   natura
transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui  all'articolo  5,
comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i contratti di cui
all'articolo 1, comma 3, della medesima legge. 
9. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  su  proposta  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno
e   della    giustizia,    provvede,    ogni    ventiquattro    mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui  al  comma  7,  anche
articolando e  ampliando  i  criteri  previsti  dall'articolo  1  del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e'  formulata  avuto  riguardo  alle
risultanze   dell'attivita'   dell'Osservatorio   della    condizione
abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Qualora le determinazioni del CIPESS comportino un aumento del numero
dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal  comma  7,  e'
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  la  percentuale  di  determinazione  della   base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non  si  applica
ai contratti stipulati prima della data  di  entrata  in  vigore  del
predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.