ART. 39
Determinazione del reddito dei fabbricati
(articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
articolo 8, commi da 1 a 5, legge 9 dicembre 1998, n. 431)
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato
mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le
norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero,
per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante
stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere
permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e
comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della
commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole
zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici dell'Agenzia delle
entrate devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la
pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello
stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni
hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto
e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia'
iscritte.
5. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto
forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio
ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari
a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i
fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per
cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per
cento.
6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo
le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento
ai fini dell'applicazione dell'IMU e di ogni altra imposta.
7. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, ovvero nel rispetto
delle condizioni fissate dal decreto di cui al medesimo articolo 4,
comma 3, determinato ai sensi dell'articolo 36, e' ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo
annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e' assunto
nella misura minima del 70 per cento.
8. Le agevolazioni di cui al comma 7 non si applicano ai contratti di
locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i contratti di cui
all'articolo 1, comma 3, della medesima legge.
9. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno
e della giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi,
all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 7, anche
articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' formulata avuto riguardo alle
risultanze dell'attivita' dell'Osservatorio della condizione
abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Qualora le determinazioni del CIPESS comportino un aumento del numero
dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 7, e'
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.