(Testo unico imposte sui redditi-art. 40)
                               ART. 40 
                Variazioni del reddito dei fabbricati 
(articolo 38 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Se per un triennio  il  reddito  lordo  effettivo  di  una  unita'
immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il  50  per
cento di questa,  l'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  su
segnalazione del comune o su  domanda  del  contribuente,  procede  a
verifica ai fini del  diverso  classamento  dell'unita'  immobiliare,
ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della
nuova determinazione della rendita. Il  reddito  lordo  effettivo  e'
costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti;
in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai  canoni  di
locazione di unita' immobiliari  aventi  caratteristiche  similari  e
ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 
2. Se la verifica interessa un numero elevato di  unita'  immobiliari
di una zona censuaria, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere  della  commissione  censuaria  centrale,  dispone  per
l'intera zona la revisione del classamento e  la  stima  diretta  dei
redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.