(Testo unico imposte sui redditi-art. 41)
                               ART. 41 
                     Decorrenza delle variazioni 
(articolo 39 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate  a
norma  dell'articolo  40  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la
revisione.