ART. 41
Decorrenza delle variazioni
(articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a
norma dell'articolo 40 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la
revisione.