(Testo unico imposte sui redditi-art. 42)
                               ART. 42 
                   Fabbricati di nuova costruzione 
(articolo 40 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a  formare
il reddito complessivo dalla data in cui il  fabbricato  e'  divenuto
atto all'uso cui e' destinato o  e'  stato  comunque  utilizzato  dal
possessore.