ART. 42
Fabbricati di nuova costruzione
(articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare
il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e' divenuto
atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal
possessore.