ART. 44
Costruzioni rurali
(articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 9, commi 3, 3-bis e 6, decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133)
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono
e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e
alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera
b) e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui
all'articolo 34, comma 2, lettera c).
2. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola
svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)
e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti
iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi
la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) devono
rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti
nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto
terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo
reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta
in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore a un quarto del suo reddito
complessivo, determinato secondo la disposizione del primo periodo.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione
ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'articolo 133 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle
unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8,
ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque
essere riconosciuti rurali.
3. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le
costruzioni non utilizzate, purche' risultino soddisfatte le
condizioni previste del comma 2, lettere a), c), d) ed e). Lo stato
di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del
gas.
4. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita'
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare
destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20
febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di
montagna;
h) a uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione
o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.