(Testo unico imposte sui redditi-art. 44)
                               ART. 44 
                         Costruzioni rurali 
(articolo 42 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 9,  commi  3,  3-bis  e  6,  decreto-legge  30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
                       febbraio 1994, n. 133) 
 
1.  Non  si  considerano  produttive  di  reddito  di  fabbricati  le
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative  pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui  servono
e destinate: 
a) alla abitazione delle  persone  addette  alla  coltivazione  della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e
alla  vigilanza  dei  lavoratori  agricoli,  nonche'  dei   familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate; 
b) al ricovero degli animali di cui all'articolo 34, comma 2, lettera
b) e di quelli occorrenti per la coltivazione; 
c) alla custodia  delle  macchine,  degli  attrezzi  e  delle  scorte
occorrenti per la coltivazione; 
d) alla protezione delle  piante,  alla  conservazione  dei  prodotti
agricoli e alle attivita' di manipolazione e  trasformazione  di  cui
all'articolo 34, comma 2, lettera c). 
2. Ai fini del riconoscimento della  ruralita'  degli  immobili  agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di  fabbricati  destinati  a
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: 
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto
reale  sul  terreno  per  esigenze  connesse  all'attivita'  agricola
svolta; 
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che  con  altro
titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito; 
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)
e 2) risultanti  dalle  certificazioni  anagrafiche;  da  coadiuvanti
iscritti come tali a fini previdenziali; 
4) da soggetti titolari di trattamenti  pensionistici  corrisposti  a
seguito di attivita' svolta in agricoltura; 
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'  agricole  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  aventi
la qualifica di imprenditore agricolo professionale; 
b) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della  lettera  a)  devono
rivestire la qualifica di imprenditore agricolo  ed  essere  iscritti
nel registro delle imprese di  cui  all'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580; 
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito  deve  avere  superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere  censito  al  catasto
terreni con attribuzione di  reddito  agrario.  Qualora  sul  terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la  funghicoltura  o
altra coltura intensiva, ovvero  il  terreno  e'  ubicato  in  comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a  3.000  metri
quadrati; 
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole  del  soggetto
che conduce il fondo deve risultare  superiore  alla  meta'  del  suo
reddito complessivo,  determinato  senza  far  confluire  in  esso  i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di  attivita'  svolta
in agricoltura. Se  il  terreno  e'  ubicato  in  comune  considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97  del  1994,  il  volume  di
affari derivante da attivita' agricole del soggetto  che  conduce  il
fondo  deve  risultare  superiore  a  un  quarto  del   suo   reddito
complessivo, determinato secondo la disposizione del  primo  periodo.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano  la  dichiarazione
ai fini dell'IVA si presume  pari  al  limite  massimo  previsto  per
l'esonero  dall'articolo  133  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al
decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; 
e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le  caratteristiche  delle
unita' immobiliari urbane appartenenti  alle  categorie  A/1  e  A/8,
ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del  Ministro
dei  lavori  pubblici  2  agosto   1969,   adottato   in   attuazione
dell'articolo 13, legge 2 luglio 1949, n.  408,  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,  non  possono  comunque
essere riconosciuti rurali. 
3.  Non  si  considerano  produttive  di  reddito  di  fabbricati  le
costruzioni  non  utilizzate,  purche'   risultino   soddisfatte   le
condizioni previste del comma 2, lettere a), c), d) ed e).  Lo  stato
di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante  l'assenza  di  allacciamento  alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,  dell'acqua  e  del
gas. 
4. Ai fini fiscali deve  riconoscersi  carattere  di  ruralita'  alle
costruzioni strumentali necessarie  allo  svolgimento  dell'attivita'
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in  particolare
destinate: 
a) alla protezione delle piante; 
b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
c) alla custodia delle macchine  agricole,  degli  attrezzi  e  delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; 
d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96; 
f)  ad  abitazione  dei  dipendenti  esercenti   attivita'   agricole
nell'azienda a tempo indeterminato  o  a  tempo  determinato  per  un
numero annuo di giornate lavorative superiore  a  cento,  assunti  in
conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento; 
g)  alle  persone  addette  all'attivita'  di  alpeggio  in  zona  di
montagna; 
h) a uso di ufficio dell'azienda agricola; 
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,  valorizzazione
o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se  effettuate  da
cooperative e loro consorzi di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.