ART. 45
Immobili non produttivi di reddito fondiario
(articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili
relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli
immobili relativi a imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'articolo 74, comma 1. Si considerano, altresi',
strumentali gli immobili di cui all'articolo 104, comma 2, ultimo
periodo per il medesimo periodo temporale ivi indicato.