(Testo unico imposte sui redditi-art. 45)
                               ART. 45 
            Immobili non produttivi di reddito fondiario 
(articolo 43 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Non si considerano produttivi di reddito  fondiario  gli  immobili
relativi a  imprese  commerciali  e  quelli  che  costituiscono  beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano  strumentali  gli
immobili  utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio  dell'arte   o
professione o dell'impresa commerciale da parte del  possessore.  Gli
immobili  relativi  a   imprese   commerciali   che   per   le   loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se  non
utilizzati o anche se dati  in  locazione  o  comodato  salvo  quanto
disposto  nell'articolo  74,  comma  1.  Si  considerano,   altresi',
strumentali gli immobili di cui all'articolo  104,  comma  2,  ultimo
periodo per il medesimo periodo temporale ivi indicato.