Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure Ad un fanciullo che e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorita' giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso puo' chiedere di beneficiare: a ricevere ogni formazione pertinente; b essere consultato ed esprimere la sua opinione; c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.