(Convenzione- art. 3)
 
Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria 
opinione nelle procedure 
 
   Ad un fanciullo che e' considerato dal diritto interno come avente
un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi
ad una autorita' giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di
cui egli stesso puo' chiedere di beneficiare: 
 
a ricevere ogni formazione pertinente; 
b essere consultato ed esprimere la sua opinione; 
c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione  della
  sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.