(Convenzione- art. 5)
Articolo 5 - Altri eventuali diritti procedurali 
 
   Le  Parti  esaminano  l'opportunita'  di  concedere  ai  fanciulli
diritti procedurali supplementari nelle procedure che  li  concernono
dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, in particolare: 
 
a il  diritto  di  chiedere  di  essere  assistiti  da  una   persona
  appropriata di loro  scelta  per  aiutarli  ad  esprimere  la  loro
  opinione; 
b il diritto di chiedere, essi stessi  o  per  il  tramite  di  altre
  persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se
  del caso di un avvocato; 
c il diritto di designare un proprio rappresentante; 
d il diritto di esercitare, in tutto o in parte,  le  prerogative  di
  una parte in tali procedure.