(Convenzione-art. 4)
 
                             Articolo 4 
                    Ripartizione delle competenze 
 
   Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente  i  suoi
Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze  propria  al
suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla
sua organizzazione amministrativa,  nel  rispetto  del  principio  di
sussidiarieta', tenendo  conto  della  Carta  europea  dell'autonomia
locale. Senza derogare alle disposizioni della presente  Convenzione,
ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le  proprie
politiche.