(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
                           Misure generali 
 
   Ogni Parte si impegna a: 
    a riconoscere giuridicamente il paesaggio  in  quanto  componente
essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione  della
diversita'  del  loro  comune  patrimonio  culturale  e  naturale   e
fondamento della loro identita'; 
    b  stabilire  e  attuare  politiche  paesaggistiche  volte   alla
salvaguardia, alla  gestione  e  alla  pianificazione  dei  paesaggi,
tramite  l'adozione  delle  misure  specifiche  di  cui  al  seguente
articolo 6; 
    c  avviare  procedure  di  partecipazione  del  pubblico,   delle
autorita' locali e regionali e degli altri soggetti  coinvolti  nella
definizione e  nella  realizzazione  delle  politiche  paesaggistiche
menzionate al precedente capoverso b; 
    d integrare il paesaggio nelle politiche  di  pianificazione  del
territorio,  urbanistiche  e  in  quelle   a   carattere   culturale,
ambientale, agricolo,  sociale  ed  economico,  nonche'  nelle  altre
politiche che possono avere  un'incidenza  diretta  o  indiretta  sul
paesaggio.