(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                           Limiti generali 
 
1. I limiti della  responsabilita'  per  crediti  diversi  da  quelli
citati nell'articolo 7, derivanti  da  uno  stesso  evento,  verranno
calcolati come segue: 
a)  per  quanto  riguarda  i  crediti  relativi  a  morte  o  lesioni
personali: 
i) 333 000 unita' di conto per una nave di tonnellaggio non superiore
alle 500 tonnellate; 
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente,  in
aggiunta a quello citato al punto i): 
per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000  tonnellate,  500  unita'  di
conto; 
per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unita'  di
conto; 
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unita' 
di conto; e 
 per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unita' di 
conto; 
b) per quanto riguarda ogni altro credito: 
i) 167 000 unita' di conto per una nave di tonnellaggio non superiore
alle 500 tonnellate; 
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente,
in aggiunta a quello citato al punto i): 
per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167  unita'  di
conto; 
per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unita' di conto;  e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate,  83  unita'  di
conto. 
2. Qualora l'ammontare calcolato in conformita' con  il  paragrafo  1
lettera a) sia insufficiente a  saldare  interamente  i  crediti  ivi
previsti, l'ammontare calcolato in conformita'  con  il  paragrafo  1
lettera b) sara' disponibile per il  pagamento  della  rimanenza  non
saldata dei crediti  di  cui  al  paragrafo  1  lettera  a),  e  tale
rimanenza non saldata concorrera' ai crediti di cui  al  paragrafo  1
lettera b). 
3. Tuttavia, senza pregiudizio dei diritti relativi  ai  crediti  per
morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo  2,  uno  Stato
Parte puo' stabilire nella sua legislazione nazionale che  i  crediti
per danni alle opere portuali, ai bacini e canali navigabili ed  agli
ausili alla navigazione abbiano, rispetto agli altri crediti  di  cui
al  paragrafo  1  lettera  b),  la  priorita'   prevista   da   detta
legislazione. 
4. I limiti della responsabilita' relativa  a  qualsiasi  addetto  al
soccorso che non operi da una nave, o relativa a qualsiasi addetto al
soccorso che operi solo a bordo della nave alla quale o per la  quale
sta prestando opera di soccorso  o  di  salvataggio,  sono  calcolati
conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate. 
5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave  e'
la stazza lorda calcolata  conformemente  alle  norme  relative  alla
stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione internazionale
sulla stazzatura delle navi, del 1969.